Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall' entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (manovra economica bis approvata in via definitiva dal Parlamento). Stabiliti i principi che dovranno ispirare il rinnovamento. Non valgono per le professioni sanitarie le disposizioni sul tirocinio e quelle sugli organi disciplinari degli Ordini.
Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall' entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (manovra economica bis, approvato in via definitiva dal Parlamento).
Di seguito una sintesi dei principi che dovranno ispirare l'allineamento dei singoli ordinamenti professionali ai precetti della manovra.
Le professioni sanitarie sono escluse dalle disposizioni sul tirocinio e da quelle sugli organi disciplinari degli Ordini.
Accesso
Fermo restando l'Esame di Stato, l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
Obbligo di aggiornamento
Obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
Compenso pattuito per iscritto
Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.
Trasparenza verso il cliente
Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Copertura assicurativa
A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
Pubblicità come da Codice del Consumo
La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.