Semplificazione e risparmio di denaro grazie alla "de materializzazione". Queste le parole d'ordine del decreto legge 185/2008, che introduce l'obbligo per i professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata. Sarà cura degli ordini pubblicare l'indirizzo di Pec. Consultazione libera, estrazione riservata alle pubbliche amministrazioni. Semplificazione e risparmio di denaro. Queste le parole d'ordine del decreto legge 185/2008, che introduce importanti novità anche in materia di dematerializzazione. La prima riguarda l'obbligo d'adozione della posta elettronica certificata (Pec) per imprese, professionisti e Pubblica amministrazione; la seconda, l'eliminazione dell'obbligo di intervento di un pubblico ufficiale (notaio) per conservare digitalmente i documenti originali "unici".
Il decreto si rivolge a tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale. Per loro, l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. Sarà, poi, cura degli ordini pubblicare in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di Pec. La consultazione on-line dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni dovrà essere libera e gratuita. Ma solo le pubbliche amministrazioni potranno procedere all'estrazione degli elenchi.
La PEC sarà obbligatoria anche per tutte le Pubbliche amministrazioni. Nei commi 8, 9, 10 e 11, viene disposto infatti che tutte le Pubbliche amministrazioni, comprese Regioni, Province, Comuni, scuole, università, camere di commercio ed enti del servizio sanitario nazionale, devono istituire una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, dandone comunicazione al Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), che provvederà alla pubblicazione degli indirizzi in un elenco consultabile per via telematica.
Le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, tra le pubbliche amministrazioni, possono avvenire senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Importanti novità si registrano anche in tema di conservazione sostitutiva dei documenti, in particolare dei documenti originali unici. A riguardo, occorre ricordare che l'articolo 4, comma 3, del Dm 23 gennaio 2004, dispone che il processo di conservazione elettronica dei documenti analogici originali si perfeziona con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale (notaio). L'agenzia delle Entrate aveva chiarito, con la circolare 36/2006, che l'intervento del pubblico ufficiale era limitato alla sola conservazione dei documenti analogici originali unici, ossia di quei documenti il cui contenuto può essere dedotto attraverso altre scritture di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi (classico esempio la fattura). (fonte: fiscoggi.it)