Tariffe sostituite dalla libera negoziazione dei compensi e meno vincoli nella pubblicità informativa. A questo si riferiscono le liberalizzazioni introdotte dalla Legge Bersani e “benedette” dall’Antitrust. Ma la cointeressenza rimane un confine deontologico invalicabile e per commistione tra attività medico-sanitaria e attività commerciale l’Ordine può ancora aprire procedimenti disciplinari e, nel caso, infliggere sanzioni.
Tanto è vero che l’iscritta all’Ordine dei Veterinari di Torino che aveva scatenato un’istruttoria dell’Antitrust -conclusasi poi con la modifica del Codice Deontologico Veterinario in fatto di tariffe e pubblicità- non l’ha avuta vinta al Ministero della Salute: la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie del Ministero della Salute “ha confermato la sospensione di 6 mesi al medico veterinario titolare di una struttura sanitaria attivata nel contesto di una attività commerciale, riconoscendo, nonostante le modifiche introdotte dalla Legge Bersani, le ragioni di cointeressenza che ne avevano determinato la sospensione”. Ne dà notizia la stessa FNOVI, precisando che “il sanitario aveva prodotto un esposto all’antitrust nei confronti dell’Ordine di Torino e della FNOVI. Il procedimento acceso dall’antitrust per violazione dell’art. 82 del Trattato CE sulla concorrenza atteneva alla pubblicità sanitaria ed all’esistenza di un tariffario minimo deontologico”. La Legge Bersani non può essere spinta fino ad interpretazioni inconciliabili con la deontologia professionale e con l’attuale Codice Deontologico Veterinario, Codice che la stessa Autorità Garante della Concorrenza ha approvato in quanto “adeguato” allo spirito delle liberalizzazioni introdotte dal Legislatore. La cointeressenza continua dunque ad essere bandita dall’etica professionale e le recenti circolari della Federazione ( es. l’ultima sul pet corner) si ispirano ad una condotta deontologica che risulta conforme alla Legge Bersani e alle regole della concorrenza senza snaturare l’essenza professionale.