L’Assemblea dei Delegati ENPAV, riunita il 9 giugno scorso, ha approvato a maggioranza, con un solo voto contrario, l’articolo 5 bis del regolamento, inerente la disciplina dei versamenti previdenziali all’Enpav dei veterinari convenzionati. La nuova disposizione che dovrà essere approvata dai Ministeri vigilanti stabilisce che La contribuzione obbligatoria annua dei medici veterinari convenzionati è determinata applicando, al reddito convenzionato, l’aliquota percentuale stabilita dagli accordi collettivi nazionali tra Medici Veterinari ed Aziende ed Enti pubblici. A tal fine il reddito derivante da rapporto di convenzione è equiparato al reddito da libera professione. Il versamento all’Enpav è a carico delle Amministrazioni committenti. La contribuzione annua è destinata alla copertura del contributo soggettivo, del contributo integrativo minimo e del contributo di indennità di maternità.Qualora la contribuzione sia inferiore a quella minima, ovvero l’Amministrazione non provveda ,o non provveda per intero, al versamento della quota dovuta, resta a carico dell’iscritto il pagamento della restante quota minima di contribuzione. L’eventuale maggiore contribuzione versata dalle Amministrazioni è destinata al montante contributivo. La contribuzione relativa a compensi di annualità arretrate è imputata all’anno di effettivo versamento, indipendentemente dall’anno a cui si riferisce. Infine, le modalità ed i termini di versamento dei contributi da parte delle Amministrazioni saranno determinate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.