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ONAOSI: RICORSI COSTOSI E RISCHIOSI

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Il 14 giugno il Giudice del Lavoro di Parma, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.52, comma 23 della Legge 289/2002 che ha esteso l'obbligo contributivo dai sanitari pubblici dipendenti a tutti gli iscritti agli Ordini professionali dei sanitari. Questa norma entrerebbe in contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione, e di qui la decisione di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, in data 13 ottobre, ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale emessa a carico di un farmacista per il mancato pagamento del contributo obbligatorio all'Onaosi; riconoscendo in questo modo la sussistenza di gravi motivi, tenuto conto della pendenza di una questione di costituzionalità delle norme poste a fondamento delle pretese creditorie. Molti professionisti sulla base di questa sentenza ed in considerazione che la Commissione Bilancio della Camera ha ritenuto di dovere accogliere l'emendamento Pellegrino/Mancuso alla Finanziaria 2007, che toglierebbe l'obbligo contributivo, stanno valutando di non effettuare il versamento ed eventualmente di ricorrere al Giudice del Lavoro. L'ANMVI a questo proposito ha ritenuto di dover chiedere un parere ai propri legali per poter consigliare al meglio tutti i veterinari privati che pensano di seguire questa possibilità. " Diciamo subito- ha dichiarato il Presidente dell'ANMVI, Carlo Scotti- che se anche l'emendamento passasse in Finanziaria, cosa che speriamo vivamente e stiamo sostenendo, l'obbligo verrebbe a cessare dal 2007 e tutto il pregresso dovrebbe comunque essere versato. Per quanto riguarda invece un eventuale ricorso al Giudice del Lavoro, basandoci anche sul parere dei nostri legali, riteniamo di non doverlo consigliare. Il problema è già alla Corte Costituzionale, sia pure non per la questione dell'obbligo, come richiesto dall'ANMVI e per la quale avremo a febbraio una sentenza dal Giudice di Milano, ma limitatamente ai criteri di determinazione del contributo obbligatorio. Ben che vada, quindi, il Giudice del Lavoro non potrebbe far altro che sospendere il tutto in attesa del parere della Consulta che non è detto che sia positivo. D'altra parte il Giudice potrebbe ritenere comunque legittima la richiesta dell'ONAOSI obbligando il ricorrente non solo al versamento del contributo, aggravato di interessi, ma anche di tutti i costi del giudizio, oltre ovviamente a quelli del proprio avvocato. In sostanza, se la Corte Costituzionale riterrà di dover dare ragione ai ricorrenti l'ONAOSI sarà comunque obbligata a rimborsare tutti i versamenti nel frattempo effettuati sulla base della nuova normativa ( 289/2002), mentre ricorrendo al Giudice del Lavoro si potrebbe anche ottenere una temporanea sospensione con il rischio però di dover poi pagare molto di più oltre a tutte le spese legali. Credo che prima di partire con la lancia in resta valga la pena fare una seria riflessione".