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IMPOSTA SULLE INSEGNE: ANCORA MODIFICHE

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A distanza di pochi mesi viene nuovamente chiarita la normativa sull'esenzione dall'imposta sulla pubblicità. Sono diverse infatti le modifiche che la legge n.75 (Modificazioni al DL 22 febbraio 2002 n. 13., Gazzetta Ufficiale del 26 aprile scorso), ha apportato a quanto previsto dalla legge Finanziaria sulle insegne.
Dopo aver ribadito che il canone “non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 mq”( art.2-bis, comma 1), il testo delle Modificazioni introduce al comma 6 dell’art.2bis una significativa novità rispetto alla normativa precedente, collegando la definizione d’insegna ad un concetto più generale, all’interno del quale è senza dubbio collocabile l’esercizio della professione veterinaria: “ Si definisce insegna di esercizio la scritta (…) che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. Il fatto che il legislatore parli di “attività economica” dà sostegno alla tesi di chi fa rientrare nell’esenzione anche le attività professionali (le quali normalmente espongono targhe che, pur non essendo tecnicamente sovrapponibili alle insegne, sono tuttavia elementi identificativi del luogo in cui si svolge una attività economica).
Questa modifica va così ad aggiungersi alle considerazioni più volte esposte dall’ANMVI al Ministero delle Finanze e agli Enti Locali, per sostenere che l'attività veterinaria va considerata fra quelle esenti dall’ imposta.