Supportato dall'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, un emendamento alla Legge di Bilancio punta a rendere detraibile il premio delle polizze sanitarie veterinarie. Per la prima volta l'agevolazione sarà valutata dal Parlamento durante la manovra finanziaria.
L'
emendamento porta la prima firma del Senatore
Manfredi Potenti (Lega). Si tratterebbe di modificare il
Testo Unico delle Imposte sui Redditi per introdurre la detrazione IRPEF dei premi per polizze sanitarie veterinarie per animali da compagnia legalmente detenuti. Sottoscrivono la proposta emendativa i senatori leghisti
Elena Testor e
Marco Dreosto.
Supportare le cure veterinarie- L'agevolazione- come formulata nell'emendamento- è mirata a supportare specificamente la componente sanitaria della polizza del proprietario di animali da compagnia, qualora il prodotto assicurativo contenga anche altre forme coperture (es. di responsabilità civile). Agevolare i proprietari sottoscrittori di polizza sanitaria veterinaria è un obiettivo caldeggiato dalla Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, che potrebbe portare beneficio anche all’intero settore della salute dei pet.
Effetti benefici sulla prevenzione e sulla aderenza alle cure veterinarie- Effetti benefici sulla prevenzione e sulla aderenza alle cure veterinarie-Le famiglie italiane con cani e gatti sostengono spese veterinari in proprio, in regime di erogazione privato. Attualmente la normativa fiscale non riconosce alcun beneficio fiscale ai premi versati per polizze sanitarie veterinarie. "Ciò crea una disparità rispetto ad altre forme di copertura assicurativa e limita l’incentivo alla prevenzione veterinaria"- afferma il Presidente dell'ANMVI
Marco Melosi.Il testo dell'emendamento- I premi per assicurazioni del ramo malattia di cui all’allegato alle tabelle dei rami assicurativi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che prevedono il rimborso di spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia di cui al
Decreto del 6 giugno 2001 n. 289 del Ministero delle Finanze, regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento su un importo complessivo annuo di premi non superiore a 150 euro per ciascun contribuente. La detrazione è riconosciuta esclusivamente per la componente sanitaria della polizza e non si applica ai premi afferenti garanzie diverse, ivi incluse la responsabilità civile verso terzi, la tutela legale o servizi non sanitari. La detrazione è subordinata al rispetto delle condizioni di
tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla stipula del contratto con imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio nel ramo malattia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»
I vantaggi sono così sintetizzabili:• Prevenzione e aderenza alle cure: maggiore ricorso a visite, esami e terapie veterinarie (maggiore accesso stimato in circa +15/20%).
• Riduzione di rinunce alle cure per motivi economici e del rischio di abbandono, con effetti sociali e sanitari migliorativi.
• Incremento delle registrazioni anagrafiche e delle microchippature.
• Efficienza amministrativa: la detrazione su premi (documento unico, quota sanitaria attestata dall’assicuratore) è facilmente verificabile.
Incentivare la microchippatura- A supporto degli obblighi di identificazione e di registrazione, il vantaggio fiscale dello sconto sull'IRPEF dovuta spetterebbe solo per la parte di premi riferibile ad animali regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente.
Nessuna duplicazione per l'Erario- Per evitare, infine, una duplicazione di spesa pubblica, si mantiene il principio- già previsto in materia di rimborsi fiscali- secondo il quale non sono presentabili alla detrazione le le spese veterinarie già rimborsate o rimborsabili in forza di contratti assicurativi. Si tratta di una precisazione di coerenza ordinamentale: l’intervento si affianca alle esistenti detrazioni per spese veterinarie preservando il principio che non sono detraibili spese rimborsate.
DDL S. 1689Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
Emendamento_DDL_1689_detraibilità_premio_polizze_veterinarie.pdf276.38 KB