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LA SENTENZA

Corte UE: gli animali sono bagagli, non passeggeri

Corte UE: gli animali sono bagagli, non passeggeri
Gli animali da compagnia rientrano nella nozione di «bagagli». Lo afferma la Corte di Giustizia Europea, chiudendo una causa sulla responsabilità delle compagnie aeree.  Il risarcimento del danno derivante dalla perdita del pet segue lo stesso regime previsto per i «bagagli». A meno di non fornire una dichiarazione speciale.
Risolvendo una controversia sollevata dalla compagnia aerea spagnola Iberia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito la nozione di "bagagli" e con essa la responsabilità dei vettori. Il significato comune del termine «bagagli» non coincide con quello utilizzato nel campo dell'aviazione civile: "Sebbene il significato comune del termine «bagagli» rinvii a oggetti, ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione"- afferma il giudice unionale.

Un animale non è assimilabile al passeggero- La Corte si rifà alla Convenzione di Montreal, secondo la quale- oltre alle merci- gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. La nozione di «persone» ricomprende quella di «passeggeri», cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Di conseguenza, ai fini di un'operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli».

La perdita dell'animale e il suo risarcimento- Ne consegue, prosegue la Corte,  che il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per i bagagli. Tuttavia, la Corte ricorda che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale sia il danno materiale. Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l'accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare.

Il benessere animale- Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione "non impedisce che essi possano essere trasportati come «bagagli» e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita, a condizione che le loro esigenze di benessere siano che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione"- conclude la Corte.

Il casus belli- Nel 2019 una passeggera viaggiava con il suo animale da compagnia dall'Argentina alla Spagna su un volo della compagnia aerea Iberia.
A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cane doveva viaggiare nella stiva, in un trasportino. Durante il trasporto verso l'aereo il cane è fuggito e non è stato possibile recuperarlo. Al check-in la passeggera non aveva fornito la "dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione". In difetto, la compagnia non ha riconosciuto il risarcimento chiesto dalla proprietaria (5 000 euro per il danno morale subito), ma solo quello previsto per il bagaglio ordinario. Interessata dal giudice spagnolo, la Corte di Giustizia Europea ha risposto il 16 ottobre scorso, concludendo a favore della compagnia.

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-218/24