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DALLA REGIONE

Animali esotici: le soluzioni operative del Piemonte

Animali esotici: le soluzioni operative del Piemonte
In attesa che si perfezionino i sistemi nazionali I&R e SINAC, la Direzione Sanità della Regione Piemonte definisce un proprio indirizzo per le registrazioni. Quattro passaggi operativi riguardanti gli animali da compagnia elencati dalla UE e la registrazione degli stabilimenti di specie non presenti in elenco "ma commercializzabili".
La circolare ai Servizi Veterinari regionali- firmata il 10 ottobre dal Responsabile del Settore, Bartolomeo Griglio- prende atto di "una situazione di incertezza per le imprese, per i cittadini e per il sistema dei controlli ufficiali". In attesa che a livello nazionale si chiarisca il quadro regolamentare e si completino i sistemi informativi, la Regione Piemonte attinge alla propria legislazione regionale per superare alcune situazioni di stallo. 

Il contesto e lAderendo alla normativa europea e nazionale, la circolare regionale riporta indicazioni operative di registrazione sui sistemi informativi anagrafici di: 
- animali da compagnia compresi nell’Allegato I Parte B del Regolamento (UE) 2016/429, per i quali non sono disponibili al momento indicazioni sulle modalità di identificazione e di registrazione. Si attende infatti un aggiornamento del SINAC e l'emanazione delle procedure operative da parte del Ministero della Salute.
- stabilimenti di animali appartenenti alle specie "non incluse nel suddetto allegato, ma attualmente commercializzabili".  Si tratta di specie esotiche e selvatiche per le quali non esiste un divieto normativo alla detenzione, commercializzazione ed importazione, a meno di che non si tratti di casi vietati dal decreto legislativo 135/2022 (prelievo dall'ambiente naturale) o di specie inserite in elenchi di animali pericolosi o invasivi e per i quali esista uno specifico divieto di allevamento.Si tratta, ad esempio di galline ornamentali, maialini nani, caprette tibetane, alpaca, equidi, ecc.. ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti animali esotici come suricati, petauri, ricci africani, ecc. .
Queste specie possono essere detenute, ma solo da "stabilimenti" registrati in Banca Dati Nazionale dai Servizi Veterinari della ASL. E possono essere ceduti solamente ad un altro stabilimento, con il relativo documento di accompagnamento o la certificazione emessa sul sistema TRACES in caso di movimentazioni intracomunitarie; a tal fine lo stabilimento e l’operatore devono essere registrati presso gli Uffici UVAC. Allo stato:
-chiunque voglia detenere un animale non inserito nell'elenco degli animali da compagnia, deve essere registrato come stabilimento.
-la Banca Dati Nazionale non consente - ad oggi -  l’identificazione e la registrazione degli stabilimenti di alcune specie di animali esotici non considerati animali da compagnia e non destinati all'uso zootecnico.

Quattro soluzioni operative- Le indicazioni operative adottate dalla Regione Piemonte, inoltrate anche ai Carabinieri per la Salute del Piemonte, consentono di ovviare al quadro descritto e nel contempo di ottemperare agli obiettivi nazionali ed europei di tracciabilità e di rispetto del benessere animale

1) Registrazione degli stabilimenti che detengono animali da compagnia inclusi nell’Allegato I Parte B 
E' possibile registrare in SINAC gli stabilimenti definiti come “LE STRUTTURE DI DETENZIONE” come “ALLEVAMENTO” o “COMMERCIANTE”, selezionando nel
campo “ULTERIORI INFORMAZIONI”, l’opzione “PRESENZA ALTRI ANIMALI” e inserendo nel campo “NOTE” i dettagli relativi alle specie oggetto dell’attività.

2) Identificazione e Registrazione di animali da compagnia detenuti da privati 
La Regione Piemonte si attiene alla propria Legge regionale 6/2010: il detentore deve presentare richiesta al sindaco tramite l’ASL competente per territorio previa valutazione della sussistenza dei requisiti di benessere. I venditori di queste tipologie di animali renderanno disponibile, al momento della registrazione sul registro di carico e scarico, la modulistica prevista dalla legge regionale, agli acquirenti informandoli dell'obbligo di presentazione di richiesta di autorizzazione.

3) Registrazione di stabilimenti -per attività produttiva con finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione alimentare - di animali esotici e di animali "non DPA NON considerati ANIMALI DA COMPAGNIA non inclusi nell'elenco degli animali da compagnia del regolamento europeo (UE) 2016/429
A norma di legge, questi stabilimenti devono essere registrati in Banca Dati Nazionale (BDN). Tuttavia, ad oggi è possibile ottemperare solo per per alcune specie (gallina, capretta, lama, alpaca, zebra, ecc.) ma non per altre specie di animali (ad es. mammiferi onnivori e piccoli carnivori) che pur non rientrando nella definizione di animali da compagnia, possono essere acquistati e detenuti. Pertanto la Regione considererà valida la registrazione su ARVET- la Banca Dati Regionale Animali d’Affezione del Piemonte, ai sensi della legge regionale 6/2010 che prevede la tenuta di un registro carico/scarico degli animali ivi detenuti e commercializzati.

4) Registrazione di uno o più animali esotici NON appartenenti agli ANIMALI DA COMPAGNIA detenuti da privati - (specie NON inserite nell’allegato I parti A e B del Reg. (UE) 2016/429). Anche per questa circostanza, la Regione supplisce applicando la propria legge regionale n. 6/2010 e dal suo regolamento attuativo DPGR
11/R del 28/11/2012 e prevede un’autorizzazione rilasciata dal Sindaco per i privati cittadini che vogliano detenere un animale esotico.
In seguito a presentazione dell’istanza è previsto un sopralluogo da parte dell’ASL per verificare se le modalità di detenzione risultano in linea con le esigenze di benessere della specie. Il parere favorevole sarà trasmesso al Sindaco per l'autorizzazione e gli obblighi di vigilanza condivisi con il servizio veterinario territorialmente competente.

Sanzioni?- Alla luce "dell'assenza di requisiti chiari per l'identificazione e registrazione, nelle more del perfezionamento dei sistemi informativi che consentano ai privati, persone fisiche e stabilimenti, di adeguarsi alle prescrizioni normative", la Regione- che nella sua nota cita la giurisprudenza recente in materia-  ritiene opportuno adottare provvedimenti sanzionatori e restrittivi "esclusivamente in presenza di situazioni di mancato benessere o assenza di tracciabilità con possibile provenienza degli animali esotici dal proprio ambiente naturale".