Nuova ordinanza contro esche e bocconi avvelenati. Divieti sanzionati e obblighi di segnalazione. Coordinamento delle prefetture, derattizzazione e disinfestazione. Ma è soprattutto nella gestione del caso sospetto che si sostanzia il nuovo provvedimento contro gli avvelenamenti.
La nuova ordinanza firmata dal Sottosegretario
Marcello Gemmato prende atto delle evidenze portate dal
Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, attivato nel 2019 presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria (IZSLT). I dati contenuti nel Report 2024 "Avvelenamenti dolosi degli animali" confermano "una perdurante emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento ambientale". Il Report è stato realizzato con i contributi forniti da tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento.
Il ruolo del medico veterinario- La diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di animale domestico o selvatico viene emessa dal Medico Veterinario esclusivamente tramite compilazione del
modulo elettronico «Segnalazione di sospetto avvelenamento» presente sul Portale nazionale degli avvelenamenti
dolosi degli animali. Questa procedura consente l'immediata e contestuale comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria e
all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti.
Invio materiali e modulistica- Ai fini dell'identificazione della sostanza, l'azienda sanitaria o il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento assicurano:
- l'invio all'IZS di competenza territoriale delle carcasse di animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti.
- la compilazione sul Portale della «Scheda di accompagnamento carcassa/campioni - Sospetto avvelenamento» o della «Scheda di accompagnamento boccone/esca».
- il conferimento di campioni o carcasse con una copia cartacea del modulo compilato o l'identificativo univoco generato dal Portale.
Invio a cura del proprietario- L'azienda sanitaria o il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento possono autorizzare il proprietario dell'animale a consegnare direttamente all'istituto zooprofilattico le carcasse di animali deceduti o i campioni biologici, purche' abbiano gia' provveduto all'inserimento della segnalazione sul portale ed inoltrato la stessa.
Conferma del sospetto di avvelenamento – L’articolo 4 dell’Ordinanza dettagli le azioni degli Istituti zooprofilattici, dalla necroscopia alle analisi di laboratorio per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e, in caso di riscontro positivo, gli esiti sono comunicati tempestivamente alle autorita' competenti attraverso il Portale. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, il responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. I servizi veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato all'autorita' giudiziaria,esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR).
Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.
Misure conseguenti alla conferma- Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico, il Sindaco è tenuto alla bonifica del luogo interessato, a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza di esche o bocconi avvelenati e a far intensificare i controlli.
Divieti e sanzioni amministrative- E' prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per la violazione dei seguenti divieti:
-utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.
-la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.
Decorrenza- La nuova ordinanza ministeriale decorre dal 27 agosto 2025 e resterà in vigore per dodici mesi.
Il contesto- Persistono avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici, a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente. La presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale. A rischio anche il patrimonio faunistico e le specie in via d'estinzione. Le ordinanze ministeriali rappresentano uno strumento di controllo degli avvelenamenti e un deterrente per atti criminosi.
ORDINANZA 8 agosto 2025 Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Bocconi avvelenati, combattere un reato con lo smartphone Avvelenamenti- Dati aggregati (2005 – 2024)