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MEDICINALI VETERINARI

Equidi, i trattamenti nel documento di identificazione

Equidi, i trattamenti nel documento di identificazione

Con il nuovo regolamento europeo sui medicinali veterinari trovano applicazione anche le norme sui trattamenti da riportare sullo SLID (Single Lifetime Identification Document) degli equidi. La Commissione ha previsto misure transitorie per i documenti già rilasciati. Avviso del Mipaaf: la BDE (Banca Dati degli Equidi) non è più attiva ed è disponibile solo per la consultazione.

Dal 28 gennaio 2022 si applicano l’allegato II (Contenuto del documento unico di identificazione a vita) del regolamento. (UE) 2021/963 e il regolamento delegato (UE) 2021/577 che richiede l’inserimento nel documento unico di identificazione a vita anche dei trattamenti veterinari:
a) con medicinali in deroga nell’equino dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano;
b) con sostanze “essenziali” per il trattamento della specie equina (qui l'elenco) o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa per la specie equina è di sei mesi; 
Nel documento - abbreviato con l'acronimo SLID (Single Lifetime Identification Document) dovranno essere indicati i contatti del Veterinario che ha trattato l’equino in deroga, la dichiarazione di destinazione non dpa effettuata dal Veterinario responsabile con il consenso del proprietario o dell’operatore dell’equino. Per il trattamento con sostanze elencate dalla Commissione dovrà essere riportata anche la data e il luogo della somministrazione.

La data del 28 gennaio 2022 coincide con l’applicazione del nuovo regolamento sui medicinali veterinari (Reg 2019/6).

Misure transitorie- La Commissione ha previsto delle  misure transitorie "tenuto conto della longevità degli equidi e della singolarità del documento di identificazione che li accompagna". Pertanto si può ritenere che i documenti di identificazione soddisfino le disposizioni sui trattamenti (ex reg.delegato 2021/577) se sono stati validamente rilasciati in conformità delle decisioni 93/623/CEE  e 2000/68/CE e dei regolamenti 504/2008 e 2015/262.

Dalla BDE alla BDN- Una nota del Ministero delle Politiche Agricole avvisa che la competenza sulla gestione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi è stata trasferita al Ministero della salute, pertanto la banca dati (BDE) gestita dal Mipaaf nell'ambito del SIAN è dismessa. I relativi dati sono trasferiti nella sezione Equini della Banca Dati Nazionale del Ministero della salute che subentra come banca dati nazionale ufficiale per tutte le nuove registrazioni degli eventi. Dal 10 gennaio 2022, pertanto, non sono più disponibili i servizi forniti della BDE (Banca dati equidi) gestita da questo Ministero nell'ambito del SIAN ai sensi della normativa abrogata, e la stessa banca dati resterà invece disponibile a fini di consultazione.

Equidi, come rilasciare il documento di identificazione


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/577
che integra il regolamento (UE) 2019/6  per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento