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NUOVO DECRETO IN VIGORE

Obbligo vaccinale: sarà l'Ordine a farlo rispettare

Obbligo vaccinale: sarà l'Ordine a farlo rispettare
Sarà l’Ordine provinciale, pena lo scioglimento, a comunicare alla Federazione nazionale i nominativi degli iscritti inosservanti l'obbligo vaccinale anti Covid-19. Cambiano le modalità di verifica, controllo proattivo, accertamento ed eventuale sospensione dall'esercizio professionale. Prevista una circolare ministeriale. In arrivo anche un protocollo anti-contagio per i liberi professionisti che non possono vaccinarsi. Cosa cambia con il decreto legge 172/2021.

Scioglimento e commissariamento per gli Ordini provinciali che,  dopo avere accertato la mancata vaccinazione, non provvedano a darne comunicazione alla Federazione nazionale e anche al datore di lavoro nel caso in cui l’iscritto inosservante sia un lavoratore dipendente. Il nuovo Decreto Covid, in vigore fino al 27 maggio 2022 (sei mesi), sposta dalla Asl all’Ordine territoriale i compiti di sollecitazione proattiva alla vaccinazione che erano della Asl. Dopo che la Federazione nazionale, incrociando i dati dell’albo con il data base governativo del green pass verificasse la mancata vaccinazione, l’Ordine provinciale dovrà attivarsi presso il proprio iscritto nell’accertamento dell'effettiva inosservanza, previo invito alla vaccinazione. L’Ordine provinciale che non adempia ai propri compiti di comunicazione rischia il commissariamento.


Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021- Il decreto legge (10 articoli) conferma l’obbligo di profilassi vaccinale anti-Covid-19 per tutti i medici veterinari in quanto esercenti una professione sanitaria. Dal 15 dicembre, i Medici Veterinari sono  obbligati  a  sottoporsi  alla  vaccinazione gratuita, intesa come ciclo primario e dose di  richiamo. L’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione viene sancito “nel rispetto  delle  indicazioni  e  dei  termini previsti con circolare del Ministero della salute”. E' previsto che con circolare ministeriale vengano dettagliate anche le modalità operative che gli Ordini provinciali dovranno seguire.

Mansioni diverse e protocollo anti contagio per chi è esentato dall'obbligo- Il nuovo decreto mantiene le (limitate) circostanze di esenzione. Non sussiste l'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. In tal caso la vaccinazione puo' essere omessa o differita.  Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce il sanitario a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, mentre nell'esercizio dell' attivita' libero-professionale, si dovranno adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute entro il 15 dicembre 2021.

Accesso alla Piattaforma dei green pass- Le Federazioni nazionali degli Ordini (leggasi FNOVI per la professione medico veterinaria) assumono la qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, per operare nella Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) ed eseguire “immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Gli Ordini provinciali- Se dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulta la vaccinazione, né il primo ciclo né il richiamo, l'Ordine professionale territorialmente competente deve invitare l’interessato a dare giustificazioni, seguendo le modalità stabilite con circolare ministeriale. Il decreto legge già dispone che l’interessato sia chiamato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la seguente documentazione a seconda dei casi:
-la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure
-l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa oppure
-l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale oppure
-la presentazione della prenotazione della vaccinazione entro al massimo venti giorni dalla ricezione dell'invito a vaccinarsi inviato dall’Ordine. In quest’ultimo caso, l’interessato dovrà trasmettere (“immediatamente”) a vaccinazione ricevuta e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Comunicazione alla Federazione, pena lo scioglimento-  Se l’Ordine, nonostante gli inviti proattivi al proprio iscritto,  si vedrà costretto ad accertare il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale (dose di richiamo compresa) dovrà darne comunicazione alla Federazione nazionale. “Per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente”, l’Ordine dovrà informare “anche al datore di lavoro”.
Gli Ordini  che vengano meno al dovere di comunicare alle proprie  Federazioni nazionali (e al datore di lavoro nel caso di un sanitario dipendente)  rispondono di “grave” violazione normativa ai sensi dell'articolo  4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Atto di accertamento a cura dell'Ordine provinciale- L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale.

Sospesa la possibilità di esercitare fino a obbligo vaccinale assolto- La sospensione – che non ha natura disciplinare, in quanto non attinente la condotta professionale dell’iscritto- dura fino a quando l’interessato non avrà comunicato al proprio Ordine (e al proprio datore di lavoro se dipendente) il completamento del ciclo vaccinale primario o la somministrazione della dose di richiamo.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro che non verifichi l'ottemperanza alla sospensione è sanzionabile.

Prima iscrizione all'Albo- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta al proprio Ordine professionale territoriali “l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Fino a maggio 2022- Il periodo di applicazione del nuovo Decreto Covid sarà di sei mesi, fino al 27 maggio del 2022, ben oltre quindi il termine del 31 dicembre 2021 che era stato fissato dal primo Decreto Covid coincidente con la fine dello stato di emergenza.

Conversione in legge- Il decreto 172/2021 sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.
In vigore dal 27 novembre 2021

Come ottenere il green pass dopo la dose di richiamo