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OBBLIGO VACCINALE

Terza dose, il controllo passa dalle Asl agli Ordini

Terza dose, il controllo passa dalle Asl agli Ordini
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo "Decreto Covid". Confermati gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie. Terza dose obbligatoria dal 15 dicembre. Sarà la Federazione nazionale degli Ordini a verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale tramite il database nazionale dei green pass. Verifica automatica e immediata. Scioglimento per gli Ordini che non provvedano. Sospensione annotata nell'Albo.


Per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni sanitarie- già obbligati per legge alla profilassi anti Covid-19- dovranno anche sottoporsi, per legge, alla terza dose dal 15 dicembre prossimo. Il Decreto Covid approvato ieri dal Consiglio dei Ministri conferma l'obbligo vaccinale introdotto il 1 aprile 2021 e lo estende alla dose "booster", nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute e dalle Regioni. Saranno obbligati anche tutti i lavoratori “amministrativi” delle strutture sanitarie autorizzate. L'obbligo vaccinale non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. Solo a queste condizioni, sono ammesse esenzioni o differimenti della somministrazione.

Su proposta del Ministro della Salute Roberto Speranza, il decreto approvato dal Governo considera la vaccinazione degli esercenti le professioni sanitarie un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative".  A verificare l’obbligo non sarà più l’ASL ma gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie. Nelle bozze di stampa del decreto risultano superate una serie di criticità applicative che hanno caratterizzato l'applicazione del primo Decreto Covid anche rispetto ai compiti degli Ordini, assorbendo i chiarimenti forniti con circolari del Ministero della Salute.

Verifica informatizzata e immediata- Si prevede che sia l'Ordine nazionale ad assumere la qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC).  Superando il vuoto temporale creatosi con il primo Decreto Covid (44/2021) non saranno più le Asl a verificare l'obbligo vaccinale e ad informare successivamente l'Ordine. La verifica sarà "immediata e automatizzata", dal momento che la Piattaforma DGC consente di accertare il possesso della certificazioni verde (green pass) comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. La verifica segue le modalità di interoperabilità tra sistemi informativi già definite dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

L'Ordine provinciale invita l'iscritto non vaccinato- Se dalla Piattaforma DGC la vaccinazione non risulta (ciclo primario e/o richiamo) l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante:
- l’effettuazione della vaccinazione
- l’esenzione o il differimento o l'insussistenza dell'obbligo vaccinale
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito

Compiti dell'Ordine provinciale- Dopo cinque giorni  qualora l’Ordine accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale e - per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente- anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali "rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

Sospensione annotata nell'Albo- L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato dll’Ordine territoriale competente e "ha natura dichiarativa, non disciplinare" e "determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale".
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al proprio Ordine territoriale (e per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro) del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo.Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Protocollo anti contagio e attività libero professionale- Il datore di lavoro adibisce i lavoratori non vaccinati "giustificati" da certificato medico a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti non vaccinati per ragioni mediche dovranno attenersi alle misure di prevenzione igienico-sanitarie che saranno indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, entro il 15 dicembre 2021.

Prima iscrizione all'Ordine-  Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.

Prolungamento dello stato di emergenza- Il periodo di applicazione del nuovo Decreto Covid sarà di sei mesi, oltre quindi il termine del 31 dicembre 2021 del primo Decreto Covid, coincidente con la fine dello stato di emergenza.

pdfBOZZA_DECRETO_COVID_24_NOVEMBRE_2021.pdf208.77 KB