• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30964
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Cessione farmaco, ANMVI: no a stravolgimento prestazione

Cessione farmaco, ANMVI: no a stravolgimento prestazione
Ammessi 14 emendamenti ai criteri di adeguamento nazionale al regolamento 2019/6. In Commissione Politiche Europee solo tre seguono le indicazioni della Commissione Affari Sociali: salvaguardare la cessione di inizio terapia come prestazione veterinaria accessoria diversa dalla vendita in farmacia. ANMVI scrive alla Commissione Politiche Europee e ai Ministri Speranza e Amendola: respingere lo stravolgimento di una libera prestazione veterinaria. Intervenire su vendita al pubblico in farmacia prima dell'emissione della ricetta veterinaria.


Solo tre emendamenti su quattordici sono coerenti con il parere della XII Commissione Affari Sociali per la salvaguardia della cessione del medicinale veterinario per inizio terapia, cosi come è disciplinata dall’articolo 84 del Decreto legislativo 193/2006. ANMVI ne auspica l'accoglimento in una nota inviata al Parlamento e al Governo. Da respingere invece l'emendamento Gemmato-Mantovani (11.10) che stravolge la libera prestazione del medico veterinario, imponendo per legge la gratuità della cessione diretta da parte del Medico Veterinario.

"Riteniamo che il Parlamento debba lasciare impregiudicata una norma (articolo 84 del Decreto legislativo 193/2006) che l’Unione Europea ha preservato e sulla quale c’è il parere favorevole del Consiglio di Stato- scrive il Presidente dell'ANMVI Marco Melosi, nella lettera al Presidente della XIV Commissione On Sergio Battelli (M5S) e alla relatrice On Francesca Galizia (M5S). "Aupischiamo il respingimento dell'emendamento  11.10 (Gemmato, Mantovani) - prosegue la lettera- perchè non rispetta le indicazioni della XII Commissione Affari Sociali e altera significativamente la libera libera prestazione veterinaria prevedendone la gratuità per legge".

Di seguito il testo di cui ANMVI auspica il respingimento:

11.10. Gemmato, Mantovani.
e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.

Gli emendamenti da accogliere- Di seguito gli emendamenti che salvaguardano la cessione, rispettano il parere della Commissione Affari Sociali e dei quali ANMVI auspica l'accoglimento:

11.8– lettera a bis; (Bologna Pettarin Cosimo Sibilia)
   «a-bis) in aderenza all'articolo 103 del Regolamento (UE) 2019/6 – che stabilisce che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo quanto altrimenti disposto dal medesimo regolamento – prevedere che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie, mantenendo distinti i ruoli fra chi prescrive (medici veterinari abilitati e iscritti all'Ordine professionale) e chi vende il prodotto farmaceutico, mantenendo, altresì, la possibilità di cessione del farmaco veterinario per inizio terapia, quale prestazione accessoria riconosciuta alla prestazione e responsabilità professionale medico veterinaria, comprendente il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto “armadietto”), ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni, allo scopo di tutelare la salute degli animali ed evitare loro inutili sofferenze;

11.14. (Colaninno, Gadda, Noja, Rosato)
c-bis) mantenere la possibilità, attualmente prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, per il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, di consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta allo scopo di iniziare la terapia.

11.5 (Mantovani)
e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.

Sulla corretta tracciabilità- Infine, la lettera del Presidente ANMVI tocca il tema della corretta tracciabilità del medicinale veterinario: "Consideriamo meritevole di attenzione legislativa- scrive Melosi- l’esigenza di scongiurare che in farmacia possa verificarsi la vendita di medicinali veterinari prima dell’emissione o in assenza della ricetta veterinaria elettronica".

La lettera dell'ANMVI è stata indirizzata anche ai Ministri di competenza Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Amendola (Affari Europei).

AC 3208 LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
Articolo 10 ( Regolamento mangimi)
Articolo 11 (Regolamento medicinali veterinari)

Tutti gli emendamenti depositati in XIV Commissione