• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31006
COSA CAMBIA

Nuovo DPCM: le misure in vigore fino al 24 novembre

Nuovo DPCM: le misure in vigore fino al 24 novembre
Nuovo DPCM in vigore fino al 24 novembre 2020. Invariate le raccomandazioni del Governo alle attività professionali. Contradditoria l'applicabilità agli studi professionali dell'obbligo di indicare al pubblico la ricettività massima: le linee guida Stato-Regioni non la prevedono. Mascherina sempre. Regioni in ordine sparso sulla mobilità interna.


E' in vigore da oggi il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori misure di contenimento del virus SARS CoV-2. Nessuna variazione sostanziale per le attività veterinarie che proseguono il loro svolgimento secondo i protocolli e le linee guida già in essere. L'unica variazione potrebbe arrivare derivare dall'obbligo di comunicare all'esterno il numero massimo di clienti che possono "contemporaneamente" essere ammessi negli ambienti accessibili al pubblico. Si rafforza l'obbligo di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, con sempre meno eccezioni per quanto riguarda le esenzioni personali (es. bambini sotto i 6 anni) e ambientali (es abitazioni private tra conviventi).

Raccomandazioni alle attivita' professionali nel DPCM 24 ottobre 2020- Il nuovo Dpcm mantiene le raccomandazioni introdotte nel marzo scorso e in particolare di:
- dotarsi di protocolli di sicurezza anti-contagio (qui il protocollo Anmvi - qui il protocollo di Confprofessioni riportato nell'Allegato 12 del DPCM in vigore)
- attenersi agli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti dalla normativa e dai protocolli/linee guida
- incentivare le operazioni di sanificazione.
- esercitare le attività professionali "ove possano essere svolte" in modalita' a distanza o al proprio domicilio.
- applicare ai dipendenti degli studi professionali gli strumenti della contrattazione collettiva, incentivando ferie e congedi retribuiti.

Raccomandazioni alle attivita' professionali nelle Linee Guida Stato-Regioni dell'8 ottobre 2020 - Le disposizioni adottate dalla Conferenza Stato-Regioni sono parte integrante del DPCM in vigore (Allegato 9). Le Linee Guida regionali (versione 8 ottobre 2020) equiparano le attività professionali agli "uffici aperti al pubblico".
pdfSTUDI_PROFESSIONALI_APERTI_AL_PUBBLICO.pdf118.91 KB

La questione del numero massimo-
Dall'inizio della pandemia tutti gli ambienti aperti al pubblico - inclusi gli studi professionali- devono informare l'utenza riguardo all'applicazione degli obblighi anti-contagio (es. distanziamento, igiene delle mani, servizi su appuntamento, ecc.).  Il DPCM in vigore da oggi (articolo 1, punto 5) aggiunge l'obbligo di esporre all'ingresso "un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti". 
L'obbligo  - inizialmente riferito solo al settore della ristorazione, anche nell'interpretazione data dal  Ministero della Salute-  viene esteso  ai "locali pubblici e aperti al pubblico". Tale numero massimo va individuato "sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti" nel settore di riferimento.

L'applicabilità della norma alle attività professionali non è pacifica. Da un lato, le linee guida della Conferenza Stato-Regioni (allegate all'ultimo DPCM 24 ottobre, ma aggiornate due settimane fa ) equiparano gli studi professionali a "uffici pubblici" se prevedono l'accesso del pubblico (e dunque assoggettabili alla norma). Dall'altro, le medesime linee guida non prevedono per gli studi professionali  l'indicazione all'utenza di un "numero massimo". 
Tuttavia, le stesse linee guida offrono un criterio per determinarlo: dal marzo scorso,  la logistica di tutte le attività professionali è stata riorganizzata per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le postazioni dei clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Questo dunque il criterio per individuare il numero massimo: la capacità ricettiva (capienza del locale) tenuto conto del distanziamento minimo interpersonale già introdotto dall'inizio della pandemia.

In seguito all'emanazione del DPCM in vigore da oggi, la regione Lombardia ha predisposto dei fac-simile per "esercizi pubblici" e "strutture ricettive".
pdfNUOVO_CARTELLO_STRUTTURE_RICETTIVE_REGIONE_LOMBARDIA.pdf112.71 KB

Mobilità interregionale-  Non sono vietati gli spostamenti interregionali. Il DPCM 24 ottobre raccomanda "fortemente" a tutte le persone fisiche di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.

Spostamenti regionali- Le Regioni possono adottare misure di limitazione delle mobilità superiori a quelle del DPCM, come hanno già fatto Lombardia, Lazio, Campania e - da oggi- anche il Piemonte (qui l'ordinanza). La Regione Calabria (qui l'ordinanza) manterrà il divieto di spostamento notturno (dalle 24 alle 5) fino al 24 novembre. Altre Regioni stanno varando analoghe misure. La Sardegna dovrebbe emanare misure restrittive da oggi.
Per gli spostamenti al di fuori degli orari consentiti (durante il cosiddetto "coprifuoco" regionale) il Ministero dell'Interno ha diffuso il Modulo di autodichiarazione da utilizzare per avvalersi delle deroghe consentite.

Servizi non sospesi e garantiti- I Servizi Veterinari (Ateco 75.00) rientrano fra le attività non sospese. Inoltre, in base al DPCM del 24 ottobre, resta garantita  "nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi".

Competenza sui controlli- L'esecuzione e l'osservanza del DPCM 24 ottobre 2020 spetta al Prefetto territorialmente competente. Al Prefetto compete anche il monitoraggio dell'attuazione delle misure in capo alle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso dei Vigili del Fuoco, dell'Inail, dei Carabieri del Nas e "ove occorra" delle Forze Armate.

Congressi e formazione professionale- 
Come già previsto dal DPCM del 13 ottobre, restano vietate le manifestazioni congressuali. Consentite le attività di formazione e aggiornamento professionale alle condizioni indicate dalle Linee Guida Regionali dell'8 ottobre 2020.

In vigore-
Le disposizioni del DPCM 24 ottobre resteranno in vigore fino al 24 novembre 2020. Le ordinanze "corprifuoco" di Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania restano in vigore fino al 13 novembre. L'Ordinanza della Calabria fino al 24 novembre. Salvo ulteriori provvedimenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020
In vigore dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020.
Allegato 9 DPCM 24 ottobre 2020-
Linee guida della Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

Linea Guida anti-contagio per le strutture veterinarie