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CIRCOLARE DGSAF AI PREFETTI

"Consentito" per salute e benessere animale

"Consentito" per salute e benessere animale
Dirimente circolare del Ministero della Salute a: Prefetture, Regioni, Trasporti, Polizia Stradale, Dogane e Carabinieri Forestali. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha chiarito tutto ciò che -in ragione della salute e del benessere animale- è consentito fare  anche durante l'emergenza COVID-19. Nessun ostacolo alle attività correlate ai Codici ATECO autorizzati. Cure, allevamento, adozioni dai canili, commercio, toelettatura, pet therapy, attività sportive.


La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha emanato oggi una importante circolare che fa chiarezza  sulle attività consentite alla luce del vigente DPCM del 26 aprile, in particolare per quanto riguarda trasporti, movimentazioni e spostamenti. La circolare risponde allo scopo di  "adottare misuree omogenee all'interno del territorio italiano relative alla gestione delle attività che incidono sul benessere animale". In indirizzo: Prefetture, Regioni, Direzione Trasporti, Polizia Stradale. Carabinieri Forestali.

Dalla circolare si evince chiaramente quali spostamenti sono consentiti, anche se da una Regione all'altra. Determinanti sono motivi di salute e benessere animale, ma anche il codice ATECO che - se elencato nel DPCM 26 aprile 2020-  autorizza lo svolgimento anche delle attività ad esso correlate e conseguenti.

Cure veterinarie- Si evince pertanto che lo spostamento per cure veterinarie, autorizzate dal DPCM (ATECO 75), è funzionale e riconducibile al loro svolgimento e pertanto è consentito. Essendo inoltre legato a motivi di salute lo spostamento per cure veterinarie è consentito anche se interregionale- : "Gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale"- ribadisce l'odierna circolare firmata dal Direttore Generale Silvio Borrello.

Curare e accudire animali è essenziale e doveroso

Trasporto animali - "Sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il codice ATECO 46.23.

Cuccioli, la conferma: gli spostamenti sono autorizzati

Attività ludico sportive: cavalli e cani-
Per quanto concerne gli equini destinati all’attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non, di cui all’art. 1, lett. g del DPCM 26/2020, dev’essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un’adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l’accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto, disciplineranno le modalità d’accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l’accesso per appuntamento per evitare picchi d’affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all’ accudimento.
Analogamente, anche per le attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog), queste devono essere svolte nel rispetto delle norme di distanziamento evitando gli assembramenti. I titolari degli impianti, pertanto, applicheranno le regole ed indicazioni sopra descritte.

Attività di protezione animale- Le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il CODICE ATECO 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono anche la cura degli animali, nel rispetto della Legge 281/91 e delle leggi regionali di recepimento.

Vendita al dettaglio di piccoli animali domestici - Le attività di vendita al dettaglio di piccoli animali domestici sono espressamente consentite dall’Allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e a tal fine sono consentiti i movimenti a ciò connessi.

Servizi per gli animali da compagnia: toelettatura - Le attività di toelettatura non sono espressamente autorizzate dal DPCM in parola, però molte Regioni ne hanno autorizzato l’apertura nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Terapie assistite con gli animali
- Sono, inoltre, consentite le terapie assistite con gli animali (TAA), che, come riportato nelle relative Linee Guida nazionali, richiedono apposita prescrizione medica. Le TAA devono essere erogate da personale idoneo presso strutture o centri in possesso di nulla osta ed iscritti negli elenchi Regionali (o Digital Pet) e devono operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM sopra citato.
Resta inteso - conclude la circolare- che queste attività devono essere vietate a soggetti, ivi compresi i conduttori e pazienti, sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 o con l’utilizzo di animali che provengano da nuclei dove sono stati sospettati o confermati casi della suddetta malattia, come riportato da Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.


pdfNOTA_DGSAF_COVID19_SALUTE_E_BENESSERE_ANIMALE.pdf341.14 KB