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NOTA DELLA DGSAF

Vendita on line: poche eccezioni a divieto generale

Vendita on line: poche eccezioni a divieto generale
La vendita on line di medicinali veterinari è vietata. Fanno eccezione solo alcune categorie di prodotti "purchè non sia previsto l'obbligo di prescrizione medico-veterinaria". Farmaci veterinari fuori dalle norme sul commercio a distanza previste dal Codice dei medicinali ad uso umano. La loro pubblicità al pubblico "non implica che possa essere effettuata la vendita on line di tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione".


"Qualsiasi attività di vendita on line è espressamente esclusa per i medicinali veterinari autorizzati con obbligo di prescrizione medico veterinaria nonchè per i medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, solamente in presenza del farmacista".

La precisazione è scritta (e sottolineata) dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), in una circolare diffusa ieri sera, dopo "segnalazioni di vendita on line di medicinali veterinari" in circostanze non ammesse. La nota ministeriale, firmata dal Direttore Generale Silvio Borrello, puntualizza le norme vigenti all'indirizzo dei Servizi Veterinari Regionali, industrie e distributori dei farmaci veterinari, ordini e organizzazioni di categoria dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. Della circolare sono informati anche i Carabinieri per la Tutela della Salute.

La DGSAF chiarisce che la  vendita on line è consentita soltanto per i medicinali veterinari autorizzati, indicati all'articolo 90 del decreto legislativo 193/2006) "purchè non sia previsto obbligo di prescrizione medico veterinaria". Si tratta di medicinali veterinari  ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonche' dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, purche' appunto non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

La circolare ribadisce e sottolinea che la vendita on line è dunque consentita "solo per i medicinali veterinari autorizzati ai sensi del dell'articolo 90 del decreto legislativo 193/2006 la cui vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medico veterinaria".

Quanto alle norme sulle vendite on line (Vendita a distanza al pubblico)- introdotte nel 2014 al Codice comunitario dei medicinali ad uso umano -la Direzione ministeriale precisa che tali norme  "non si applicano ai medicinali veterinari".

Pubblicità al pubblico- Sia per i medicinali di cui all'articolo 90 che per altri non soggetti ad obbligo di prescrizione, la pubblicità al pubblico è consentita ai sensi del decreto 14 giugno 2002, "ma ciò non implica che possa essere effettuata la vendita on line di tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione".
Infine, la DGSAF evidenzia che "nessun sito internet può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati con ricetta medico veterinaria o può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita".

Distribuzione scorretta- I destinatari della nota ministeriale sono invitati a "dare adeguata informazione a tutti gli operatori coinvolti nella filiera distributiva dei medicinali veterinari e ad effettuare, ognuno per la propria competenza, gli accertamenti del caso su possibili forme di distribuzione scorretta".

La nota ministeriale contiene anche una dettagliata disamina normativa dei casi in cui le leggi vigenti consentono la vendita "al dettaglio" di medicinali veterinari.

pdfNOTA_DGSAF_VENDITA_ON_LINE_MEDICINALI_VETERINARI.pdf123.79 KB