• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32414
cerca ... cerca ...

DECADENZA AIC, DGSAFV CONCEDE ALTRI 3 ANNI

DECADENZA AIC, DGSAFV CONCEDE ALTRI 3 ANNI
Non decade l'autorizzazione al commercio per i medicinali esportati nei Paesi Terzi. La decadenza prevista dal Codice del Farmaco è stata sospesa dal Ministero che ha concesso per questi medicinali un ulteriore periodo di validità di tre anni. Alcune imprese titolari delle autorizzazioni in commercio di medicinali ad uso veterinario avevano richiesto alla Direzione Generale della Sanitì Animale e del Farmaco Veterinario il mantenimento di validità delle AIC in decadenza ai sensi del comma 6, dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 193/2006. (L'AIC decade se non e' seguita dall'effettiva commercializzazione del medicinale veterinario autorizzato entro i tre anni successivi. L'autorizzazione decade, altresì, se un medicinale veterinario autorizzato ed immesso in commercio non e' più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi). La richiesta era motivata dal fatto che i medicinali in questione vengono esportati nei Paesi Terzi.

La Direzione ministeriale ha diffuso oggi una nota in cui si dichiara di "concedere alle AIC di cui trattasi un ulteriore periodo di validità di tre anni dalla data della loro decadenza, qualora le imprese titolari delle medesime forniscano alla scrivente copia del certificato di cui all'articolo 114 del sopracitato decreto, in corso di validità alla data di decadenza dell'AIC.

Allegati
pdf NOTA DGSAFV AIC.PDF