NUOVE REGOLE SUI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER TUTELARE LE API
Trentino-Alto Adige
Con il Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 19 marzo 2025, pubblicato sulla GU Regioni del 11 ottobre 2025 (Serie Speciale n. 41), è stato modificato l’art. 12 del regolamento provinciale sull’apicoltura (DPP 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg), in attuazione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2.
La nuova versione dell’articolo riguarda in modo specifico i trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura:
Principali novità introdotte:
1. Divieto di trattamenti dannosi alle api in fioritura
Vietato trattare colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee con prodotti fitosanitari nocivi per le api, compresi gli erbicidi.
Il divieto vale: dall’apertura dei primi fiori
fino alla caduta completa dei petali.
Il riferimento alla pericolosità deriva da quanto indicato in etichetta.
2. Possibilità di ulteriori misure da parte della Giunta provinciale
La Giunta potrà stabilire:
condizioni e modalità per l’uso di prodotti non dannosi alle api;
indicazioni operative per i trattamenti;
criteri di applicazione graduale del divieto, sulla base del monitoraggio svolto dalla Fondazione Edmund Mach.
3. Divieto di consigliare pratiche vietate
È proibito a chiunque:
suggerire o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con la normativa vigente, salvo in casi eccezionali legati a emergenze fitosanitarie.
Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha valore obbligatorio. Consulta il provvedimento: clicca qui