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TRASFUSIONI, LINEA GUIDA PER LA VETERINARIA

TRASFUSIONI, LINEA GUIDA PER LA VETERINARIA
Approvata la Linea Guida per la medicina trasfusionale in campo veterinario. Disciplinata la gestione del sangue intero di origine animale prelevato da animali di proprietà a scopo trasfusionale. Ecco le regole per la veterinaria.

La "Linea guida relativa all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario" è stata approvata dalla Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre scorso. ( Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2007)

Predisposto dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, il documento si applica "al sangue intero di origine animale prelevato da animali di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche per lo scopo trasfusionale. Essa non si applica ai prodotti derivati dal sangue, regolati dal decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193".

Per sangue intero si intende "il sangue prelevato, per lo scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate dal Ministero della salute,contenenti una soluzione anticoagulante-conservante".


Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato da un medico veterinario, attuando una metodica che garantisca asepsi, con un sistema a circuito chiuso, compatibilmente con la specie animale, e con dispositivi non riutilizzabili. Il direttore sanitario della struttura trasfusionale definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo.

A partire dalla valutazione delle condizioni generali di salute dell'animale donatore, il documento disciplina nel dettaglio le modalità di conservazione, trasporto, distribuzione e somministrazione del sangue. Ai fini della tracciabilità e della registrazione dei dati, presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto "un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale".

Due gli allegati del provvedimento: con l'Allegato n. 1 vengono dettagliati gli esami obbligatori ad ogni donazione di sangue: cane, gatto e cavallo, mentre l'Allegato n.2 tratta dell'idoneita' alla donazione di sangue e della procedura di raccolta del sangue. (GU n. 32 del 7-2-2008- Suppl. Ordinario n.32)

 

Allegati
pdf ACCORDO GOVERNO REGIONI 20 DICEMBRE 2007.pdf