Dal 1 giugno, i sistemi informativi di VetInfo tra cui la Ricetta Elettronica Veterinaria saranno utilizzabili solo con SPID o CNS. L'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha scritto al Ministero della Salute: proposte per agevolare l’operatività professionale; rinvio delle "credenziali forti" e un nuovo tutorial aggiornato.
Solo nel 2025 sono state caricate a sistema oltre 8 milioni di ricette elettroniche veterinarie. Una capacità di produzione di dati che potrebbe risentire della nuova funzionalità
annunciata dal 1 gennaio prossimo: l'accesso con
Spid,
Carta di Identità Elettronica o
Carta nazionale dei servizi. L'autenticazione con credenziali forti impatterà su tutti gli applicativi in VetInfo, incluso il Sinac (Sistema di identificazione nazionale animali da compagnia).
Una nota dell'ANMVI alla Direzione Generale della Salute Animale evidenzia che la nuova modalità di autenticazione "
risulterà farraginosa, quando non di impedimento alle attività prescrittive". A meno di non prendere in considerazione accorgimenti che semplifichino l'accesso agli applicativi e di agevolare la transizione. Di seguito le proposte dell'ANMVI:
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rinvio della scadenza del 1° giugno, per dare un congruo tempo di adeguamento dei sistemi gestionali privati e dell’operatività complessiva;
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introduzione di forme di riconoscimento biometrico (digitale, oculare, facciale), che potrebbero evitare un raddoppio delle funzioni di autenticazione, sia da pc e sia da app su smartphone. Sotto il profilo della sicurezza, lo Spid già ammette forme di riconoscimento biometrico;
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consentire una ragionevole durata dell’autenticazione per sessione lavorativa, evitando di rinnovarla ad ogni emissione di Rev;
- garantire la possibilità per il
Direttore Sanitario delle strutture veterinarie di nominare agevolmente e in autonomia (cioè senza la necessità di richiederlo ai Servizi veterinari territorialmente competenti) uno o più sostituti che possano accedere alle funzioni a lui riservate;
- garantire l’effettivo
utilizzo dei microchip caricati sulla struttura veterinaria a nome del Direttore sanitario, a tutti i medici veterinari collaboratori riportati nell’apposito elenco accessibile da “Gestione delle Strutture con l'Anagrafe Ministeriale Centralizzata delle Strutture Pet”, e specificatamente abilitati dal Direttore Sanitario
- la
modalità off line dovrebbe restare garantita in ragione di possibili situazioni di connessione instabile o assente;
- l’emanazione di una
linea guida operativa/tutorial/webinar – a cura della DGSA o del CSN- che agevoli i Veterinari nella transizione;
In struttura e in allevamento- Le situazioni in cui la nuova modalità potrebbe creare difficoltà sono numerose, sia nelle strutture veterinarie che in allevamento. Una connessione non sempre garantita, rischia di moltiplicare i passaggi e di allungare i tempi professionali di emissione della Rev. Inoltre, l'ANMVI chiede se sia stato valutato l'impatto sui gestionali privati, ampiamente utilizzati nelle strutture veterinarie e che da tempo operano come interfaccia del sistema Rev, attraverso soluzioni di interazione cooperativa con la Rev.
Impatto sull'attività professionale- "Comprendiamo le ragioni di sicurezza pubblica e anzi riteniamo doveroso, nell’interesse dei Veterinari liberi professionisti, tutelare i dati massivamente prodotti nell’esercizio della loro attività quotidiana"- fa notare il Presidente dell'ANMVI
Marco Melosi. "Per i liberi professionisti - aggiunge- gli adeguamenti telematici si traducono sempre in costi di adeguamento, tempi di rieducazione telematica, maggiori oneri e tempistiche che si riflettono inevitabilmente anche sul cliente finale".
Il contesto- Dal 1° giugno 2026 l’accesso al portale Vetinfo e ai relativi sistemi informativi veterinari sarà possibile solo utilizzando credenziali forti: Spid o Carta Nazionale dei Servizi. In vista della novità e del suo impatto operativo, l'ANMVI si è messa a disposizione del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Servizi, per valutare soluzioni di semplificazione ad evitare che le credenziali forti siano di ostacolo all’operatività professionale.