• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32846
cerca ... cerca ...
NUOVA DECISIONE UE

LSD in Sardegna: nuovi focolai, ritardi e proroghe

L'Italia ha informato la Commissione di nuovi focolai di dermatite nodulare contagiosa in Sardegna. Segnalati anche i ritardi nell'attuazione delle misure di eradicazione  nella regione, che hanno comportato una proroga delle zone soggette a restrizioni. Aggiornate le zone e le relative misure. Nuova decisione di esecuzione per l'Italia.
Con un nuovo provvedimento esecutivo, pubblicato il 26 settembre, la Commissione ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa in Italia. Tra il 27 agosto e il 12 settembre, l'Italia ha notificato ulteriori focolai (11 confermati) in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro, Sassari e Oristano.

Focolai e ritardi- In risposta a questi focolai, la Commissione prende atto che l'Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza, nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, nelle quali si applicano le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687. L'Italia ha inoltre informato la Commissione di ritardi nell'attuazione tempestiva delle misure di eradicazione di numerosi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nella regione Sardegna, che hanno comportato una proroga delle zone soggette a restrizioni.

Zonizzazione e durata delle misure- Tenuto conto dei recenti focolai in Sardegna e dei conseguenti ritardi nell'attuazione tempestiva delle misure di eradicazione, la Commissione aggiorna le zone e definisce la durata delle misure da applicare in quelle di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni. La Commissione spiega che i  criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni-  come pure della durata delle misure da applicare-  comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all'infezione  nelle aree interessate dalla malattia, ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia, vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.

Modificati gli Allegati I, II e III- Alla luce della situazione epidemiologica in Italia, la Commissione modifica gli allegati I, II e III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582. Le nuove zone e misure correlate  dovrebbero applicarsi quanto prima, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia ed evitare inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.

Zone in Allegato II- Nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, si vietano i movimenti di bovini verso destinazioni situate al di fuori di tali aree. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nella regione Sardegna, è necessario prorogare anche tali misure. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.

Zone in Allegato I e III
- In vista della proroga delle zone soggette a restrizioni (Allegato I), è inoltre necessario modificare le zone di vaccinazione (Allegato III) per la Sardegna, al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all'interno dell'Unione e con paesi terzi.

Vaccinazioni
- Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione si basano sulla situazione epidemiologica e sull'andamento delle campagne di vaccinazione in Italia, in particolare tenendo conto del livello di copertura vaccinale raggiunto, dei piani di vaccinazione ufficiali dello Stato membro e delle relazioni sui progressi conseguiti. L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 viene di conseguenza modificato per indicare, per ciascuna area interessata, i periodi durante i quali devono applicarsi le zone di vaccinazione.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1938 
del 22 settembre 2025