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CONCORRENZA

Pubblicità sanitaria, Antitrust: limitazioni "ingiustificate"

Pubblicità sanitaria, Antitrust: limitazioni "ingiustificate"
L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) critica le limitazioni alla pubblicità sanitaria e chiede di eliminare il divieto di "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”. Limitare la pubblicità non garantisce la sicurezza dei trattamenti sanitari, rende inefficace l'azione pubblicitaria e genera incertezze sul legittimo impiego dello strumento promozionale. Il testo del parere.

Il comma 525 sulla pubblicità sanitaria contiene"ingiustificate limitazioni all’utilizzo della pubblicità nel settore delle professioni sanitarie". E' il giudizio di Roberto Rustichelli, Presidente dell'Antitrust, pubblicato in vista della prossima legge annuale sulla concorrenza. Secondo il Garante, queste regole vanno "in controtendenza rispetto al trend di liberalizzazione che ha contraddistinto l’evoluzione del settore". Non solo. Si tratta di limitazioni "non motivate né proporzionate all’interesse generale di tutelare il consumatore".

Il passaggio da eliminare - L'Antitrust si rifa al comma 525 nella formulazione del 2018 che ha trasformato la pubblicità in "comunicazione informativa" circoscrivendola "unicamente" alle informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo.  E' questo il passaggio criticato dall'Antitrust che propone al Governo e al Parlamento di eliminarlo. Il garante della concorrenza mette in enfasi soprattutto la frase "escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo” riferito alle comunicazioni informative nel settore. Scrive il Garante: "Circoscrivere il contenuto legittimo di una “comunicazione informativa” all’unico fine di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari rende inefficace lo strumento pubblicitario".

"Non è la pubblicità a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari"
- L'Agcm resta ferma nella sua interpretazione e sposta il focus sull'esercizio della professione che deve rispondere alla disciplina di settore e alla dovuta diligenza professionale. Inoltre, il criterio “garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari” - quale parametro vincolante di valutazione delle comunicazioni informative-  secondo il Garante è "vago, nella sua effettiva applicazione, tanto da generare incertezza nei professionisti circa la legittimità dell’impiego dello strumento promozionale".

Il divieto di sconti, offerte e promozioni- L'Antitrust non fa riferimento alla recente riformulazione del comma 525, introdotta con il decreto legge 69/2023 (cd Salva Infrazioni) in via di conversione in legge in Parlamento. La modifica ha ulteriormente ridotto le comunicazioni a carattere "attrattivo o suggestivo", includendo esplicitamente fra quelle non consentite sconti, offerte e promozioni. La modifica è stata introdotta con l'intento di evitare una infrazione europea nei confronti dello Stato italiano. 

La parola alla Commissione Europea- Spetta alla Commissione Europea valutare ogni modifica apportata alla legislazione nazionale sulla concorrenza. La Commissione stabilirà se il comma 525 è giustificato oppure intraprendere iniziative qualora ritenesse- come fa l'Antitrust nazionale- che limiti il diritto concorrenziale dei professionisti. Per il Commissario europeo al Mercato dei servizi Thierry Breton la pubblicità "informativa" realizza un equilibrio se non restringe in assoluto la possibilità dei professionisti di farsi conoscere alla clientela e nel contempo non inganna i pazienti promuovendo trattamenti non adatti e o non necessari che possono mettere a rischio la salute.

Spetterà alla Commissione valutare se questo equilibrio in Italia si sia realizzato. La nuova legge annuale per la concorrenza dovrà essere emanata entro dicembre 2023.