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LA SENTENZA

PSA, TAR annulla l'abbattimento di 140 suidi "d'affezione"

PSA, TAR annulla l'abbattimento di 140 suidi "d'affezione"
Per il Tribunale Amministrativo del Lazio, la Asl avrebbe dovuto considerare una possibilità di deroga all'abbattimento di circa 140 suidi non infetti.
Annullato il provvedimento della Azienda Sanitaria Locale Rm 1 che disponeva l'abbattimento di suini e cinghiali ai fini di controllo e prevenzione dell'epidemia di peste suina africana. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, il 10 ottobre ha accolto il ricorso della proprietaria della "Sfattoria degli UItimi".

E' stato annullato il provvedimento della Azienda Sanitaria Locale Rm 1 che disponeva l'abbattimento di suini e cinghiali ai fini di controllo e prevenzione dell'epidemia di peste suina africana. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, il 10 ottobre ha infatti accolto il ricorso della proprietaria della "Sfattoria degli UItimi", sostenuta ad adiuvandum da una cordata di associazioni protezioniste.

Il provvedimento annullato era stato adottato dalla Asl nel mese di agosto. Il Dipartimento di Prevenzione e Sanità Animale aveva ingiunto alla ricorrente l'abbattimento di suidi (cinghiali e suini) detenuti nel podere e nella casa, nella campagna romana a Nord della Capitale. La Asl, pertanto, dovrà riesaminare la situazione dopo avere effettuato gli approfondimenti ritenuti necessari dal Tar.

Secondo il Giudice amministrativo l'ordine di abbattimento dei suidi era illegittimo in quanto la Asl avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga all'abbattimento. La deroga si giustificava- è sempre il Tar a dirlo-  essendo destinata a "rifugio per animali in difficoltà", considerando anche "la funzione sociale, rieducativa e culturale dellastruttura gestita dalla ricorrente che funge da santuario per il recupero diplurime specie animali (tra cui anche cinghiali e suini), che, peraltro, vivengono condotti, anche da parte di istituzioni pubbliche, per ricevere cure".

In sentenza si legge che "appare conforme alla disciplina comunitaria che l’ASL individui previamente le appropriate misure di biosicurezza e disponga l’isolamento e la sorveglianza clinica cui laricorrente debba attenersi e soltanto alla verifica del ricorrere in concreto delle predette indicazioni, possa procedere con il riconoscimento in concreto della richiesta deroga"

Contrario alla deroga il Ministero della salute, con parere del Commissario straordinario per la peste suina formulato dopo la notifica dell'ordine di abbattimento. Secondo il Tar il parere dell'autorità competente sulla PSA  "non è supportato da un'adeguata istruttoria e non è correttamente motivato". E l'ordine di abbattimento della Asl "deve essere annullato in quanto illegittimo per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione".

Si legge in sentenza che "la circostanza che il ritrovamento di un suino allevato affetto da PSA si sia verificato in un allevamento situato nelle vicinanze del luogo di ritrovamento di un cinghiale infetto nell’area urbana del Comune di Roma non può assumere valenza dirimente ai fini dell’adozione dell’ordine di abbattimento anche per i suidi detenuti nella struttura della ricorrente, in mancanza di una valutazione in concreto della posizione della struttura della ricorrente anche con riferimento alle misure di biosicurezza adottabili ai fini della prevenzione del suddetto rischio".

Contestati  anche numerosi atti sia nazionali che regionali che secondo la ricorrente limitano le attività di tutela animale da essa condotte.  Fra i provvedimenti contestati figurano i dispositivi dirigenziali con i quali il Ministero della salute ha limitato a 2 suini non DPA per detentore il numero massimo di suini allevabili "per affezione", oltre a fissare specifiche condizioni per la legittima detenzione di essi, quali il divieto di riproduzione el'osservanza di rigorose misure di controllo e monitoraggio. Contestati anche i provvedimenti regionali e del Prefetto di Roma, in particolare la D.G.R. Lazio 14 giugno 2022 n. 440   nella parte in cui limita le attività di tutela della ricorrente, per l'accudimento di suidi in difficoltà e non colpiti dalla PSA o altra malattia infettiva, anche se posti in territorio ricadente in c.d. “zona rossa per PSA”; e la nota prefettizia che stabilisce l'abbattimento e l'eliminazione immediata di tutti i suidi detenuti nella zona infetta, ossia negli stabilimenti siti nel raggio di km 10 da siti in cui erano stati rilevati due casi positivi  in dati 6 giugno 2022,  "nella parte in cui possa riguardare pure suidi non infetti e detenuti non DPA".

Tuttavia il Tar ha lasciato impregiudicate le determinazioni ministeriali e regionali, "dovendo l’ASL riesaminare la situazione dopo avere effettuato gli approfondimenti che sono stati ritenuti necessari ed essendo, pertanto, rimessa al prudente apprezzamento delle amministrazioni competenti la valutazione in ordine alla necessità/opportunità di adozione dell’ordine di abbattimento preventivo dei suidi detenuti dalla ricorrente".

Foto: Romatoday

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