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NOTA DGSAF

Equini allo stato libero: deroghe alla tracciabilità

Equini allo stato libero: deroghe alla tracciabilità
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari detta disposizioni su movimentazione, reclamo e prelevamento degli equini "semiselvatici". Si tratta di animali che vivono allo stato libero per i quali sono previste  alcune deroghe speciali in materia di tracciabilità.  Le Regioni dovranno informare il Ministero della Salute della situazione nel proprio territorio. Non sono considerati "semiselvatici" gli equini vaganti.
Con una nota dirigenziale, firmata dal Direttore Generale Pier Davide Lecchini, il Ministero fornisce  indicazioni operative sulle movimentazioni e l'affido di equini semiselvatici. 
Tali popolazioni di equini richiedono l’applicazione di alcune deroghe specifiche in materia di tracciabilità, come riportato dal decreto Gestione e funzionamento dell'Anagrafe degli equini, del 30 settembre 2021.

Definizione di equini semiselvatici- Secondo la definizione fornita dal Ministero, gli equini "semiselvatici" vivono e si riproducono esclusivamente allo stato libero, senza il contatto con l'uomo. Non ricevono alimenti o cure dall’uomo, salvo che per eccezionali motivi di benessere. La loro tutela è affidata al Sindaco del comune di competenza.
Non rientrano nella popolazione dei "semiselvatici" gli equini trovati vaganti perché abbandonati o non correttamente governati dai propri operatori e proprietari. 

Compiti delle Regioni e PA- Le Regioni e alle Province Autonome dovranno comunicare alla Direzione ministeriale sia la presenza che l'assenza di equini semiselvatici nel proprio territorio. La circolare del Ministero chiarisce che le regioni in cui sono presenti le popolazioni di equidi semiselvatici, sono tenute a comunicare al Ministero le "zone di detenzione" degli equidi che possono comprendere aree di riserve naturali, parchi e aree protette e che sono anche dette "ZONE ESSE.

Piano di intervento specifico -
Le Regioni e Province autonome, in accordo con i sindaci delle zone di detenzione, sentiti, ognuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero della salute, il MIPAAF, in collaborazione con gli Enti parchi dei territori coinvolti e le Prefetture, devono predisporre un "Piano di intervento specifico" contenente le procedure di gestione delle possibili problematiche di pubblica incolumità legate alla presenza di equini. Nel piano sono definite le operazioni di cattura che si dovessero rendere necessarie e i luoghi fisici per eventuali interventi su tali animali. Le ASL garantiscono lo svolgimento dei propri compiti in materia di sanità e benessere animale.

La movimentazione
La circolare chiarisce che è possibile movimentare gli equini allo stato semiselvatico per provvedere al contenimento del numero di individui della popolazione oppure per esigenze di incolumità pubblica. Prima di movimentare uno o più equini fuori dal territorio di competenza il sindaco deve: richiedere un parere ufficiale alla ASL del territorio, anche per assicurare i controlli sanitari ritenuti necessari dalla stessa ASL; garantire l’identificazione e la registrazione degli equini; assicurare la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN. 

Movimentazione al macello

La movimentazione verso un macello nazionale è consentita esclusivamente per gli equini per i quali il sindaco dichiara che dalla nascita al macello hanno vissuto ininterrottamente allo stato semiselvatico nella zona di sua competenza presente nell’ELENCO ESSE. Il documento di accompagnamento per l’invio al macello degli equini di tali zone deve essere validato dalla ASL competente.

Il Ministero chiarisce che chiunque reclami la proprietà di un equino semiselvatico, deve documentare la proprietà tramite il sistema I&R ed è obbligato al pagamento degli oneri di cattura e alle sanzioni previste incluse quelle per abbandono di animali. Inoltre chiunque prelevi uno o più equini allo stato semibrado è oggetto delle misure e sanzioni previste dalla normativa vigente.

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