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NUOVO DISPOSITIVO

HPAI, facoltà di delega a veterinari non ufficiali

HPAI, facoltà di delega a veterinari non ufficiali
Per evitare una diffusione "incontrollabile" del virus dell'influenza aviaria, il Ministero della Salute vara nuove misure sanitarie a carattere contingibile e urgente. Applicate le norme previste dai nuovi regolamenti europei per il controllo delle malattie trasmissibili. Delega possibile a Veterinari non ufficiali per limitare gli acessi negli allevamenti. Obbligo di collaborazione con la ASL. Ulteriori casi negli uccelli selvatici: "elevata circolazione del virus nell'ambiente".


La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) riorganizza e potenzia le misure di controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Con un nuovo dispositivo dirigenziale, il Ministero della Salute adotta una serie di misure a carattere contingibile ed urgente, "al fine di scongiurare il rischio che il virus dell’influenza aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle Regioni Veneto e Lombardia ad elevata densità avicola".
Le misure sono atte a scongiurare "gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri nonché rischi per la salute pubblica".

La conferma di focolai di influenza aviaria nelle province di Padova e Brescia richiede la modifica dell’attuale estensione della Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) definita il 5 novembre scorso, per gestire il rischio di una ulteriore diffusione dell’epidemia in territori o regioni attualmente non colpiti dall’influenza aviaria. Ulteriori casi di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati in uccelli selvatici nella provincia di Udine e nella provincia di Verona, in particolare in una gazza ed in un gabbiano, "ad indicare un’elevata circolazione del virus nell’ambiente".

Il nuovo dispositivo dirigenziale attinge agli strumenti normativi introdotti dal Regolamento di Sanità Animale (UE) 429/2016 e dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. Le nuove disposizioni si basano anche sul decreto legislativo n. 9/2010 ( articolo 16, comma 4) per la lotta contro l'influenza aviaria.

Alla luce della mutata situazione epidemiologica il Ministero della Salute consente alle Asl di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali, "al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale". La possibilità di delega è conferibile in base a quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 Nello specifico- anche per limitare gli accessi negli allevamenti - il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente potrà avvalersi dell’aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, dovranno operare sotto la loro supervisione per l’effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.
Sarà compito del Servizio veterinario dell’ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l’ingresso dei veterinari ufficiali e persone estranee negli allevamenti. L’ASL territorialmente competente in caso di necessità può delegare funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali all’interno della ZUR, ivi comprese le zone di sorveglianza e protezione limitatamente alla durata della ZUR stessa.

Gli operatori, i tecnici, i veterinari aziendali e i veterinari e responsabili delle filiere "hanno l’obbligo di collaborare con il servizio veterinario dell’ASL localmente competente nella gestione del focolaio e nell’attuazione delle misure di controllo della malattia. In particolare sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per la stesura dell’indagine epidemiologica e ogni altra informazione utile ad individuare l’ingresso della malattia nello stabilimento".
La mancata collaborazione sarà valutata ai fini degli indennizzi per abbattimenti- unitamente all’inosservanza, anche parziale, delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti per i controlli previsti nella sorveglianza o per le movimentazioni delegati ai veterinari aziendali. Analoga valutazione sarà effettuata in caso di mancata attuazione negli stabilimenti delle misure di biosicurezza.

Il nuovo dispositivo consta di 11 articoli e 2 allegati
Articolo 1 - (Misure di gestione del rischio di diffusione dell’influenza aviaria sul territorio nazionale e nelle zone A e B dell’Accordo Stato regioni)
Articolo 2 - (Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR))
Articolo 3 (Sorveglianza negli allevamenti situati nella ZUR , escluse le zone di protezione, nelle altre Regioni a rischio e nel rimanente territorio nazionale)
Articolo 4 - (Movimentazioni verso il macello, sorveglianza e misure aggiuntive di prevenzione nelle zone di protezione)
Articolo 5 - (Integrazione delle misure di sorveglianza e controllo sul territorio nazionale)
Articolo 6 - (Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)
Articolo 7 - (Separazione funzionale)
Articolo 8 - (Misure di biosicurezza)
Articolo 9 - (Abbattimenti)
Articolo 10 - (Obblighi degli operatori, dei tecnici, dei veterinari aziendali e dei responsabili delle filiere)
Articolo 11 - (Durata delle misure e disposizioni transitorie)
Allegati: Ulteriore ZUR (elenco dei Comuni) e Procedure

Le misure adottate potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Il nuovo dispositivo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.
pdfDISPOSITIVO_DIRIGENZIALE_ZUR_22_NOVEMBRE_2021.pdf1.32 MB