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IL TESTO ALLA CAMERA

Equo compenso con il decreto parametri

Equo compenso con il decreto parametri
L'equo compenso approda a Montecitorio. Con il via libera delle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali, la pdl  Meloni-Morroni-Mandelli punta a "rafforzare la tutela del professionista". Riconosciuti i parametri tariffari definiti per decreto. Ordini professionali legittimati ad agire in giudizio se l'equo compenso non è rispettato. Sanzionabile anche il professionista. Class action estesa ai professionisti.

La proposta di legge sull'equo compenso (AC 3179A) supera l'esame delle Commissioni più pesanti (Giustizia e Affari Costituzionali) e approda alla Camera dei Deputati dove la relatrice di maggioranza, On Ingrid Bisa, ha presentato i contenuti del testo. La discussione generale, che si è conclusa l'8 luglio, ha visto convergere espressioni di consenso trasversali sul principio del diritto del libero professionista, ordinistico e non, a ricevere un compenso adeguato alla sua prestazione.

Definizione di equità- Per essere considerato "equo", il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Inoltre deve essere conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione. Per la professione medico-veterinaria il decreto, a cura del Ministero della Salute, è già stato emanato nel 2016.

A chi si applica- La disciplina dell'equo compenso si applica alle attività professionali intese come prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2230 del codice civile.
Il campo di applicazione ricomprende sia nei confronti delle professioni organizzate in ordini professionali sia delle professioni non regolamentate.


Mancato rispetto dell'equo compenso- Il contratto che preveda clausole non conformi al criterio legale di equità è nullo. In sede di contenzioso, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista pari ad una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Compiti dell'Ordine professionale-  I parametri per la determinazione dei compensi professionali devono essere aggiornati in cadenza biennale su proposta dell'Ordine nazionale di ciascuna professione.
All'Ordine nazionale è anche riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.

Sanzione disciplinare al professionista- Spetta agli Ordini professionali anche il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che violasse  le disposizioni sull'equo compenso e che ometta di esplicitare - nel caso in cui la controparte sia una impresa che il compenso dovrà rispettare tale disciplina .La proposta di legge consente alle imprese di adottare dei modelli standard di convenzioni concordati con le rappresentanze professionali.

Il parere di congruità dell'ordine - La proposta di legge prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'Ordine assuma l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista se il debitore non ha proposto opposizione davanti al giudice competente nel circondario ove ha sede l'ordine professionale interessato.

Class action- A  tutela dei "diritti individuali omogenei" dei professionisti possa essere esperita l'azione di classe su proposta dell'Ordine professionale, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista. La pdl si richiama alla class action introdotta nel Codice Civile dal 19 maggio 2021.

Osservatorio- Presso il Ministero della Giustizia viene istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso- nominato per tre anni - e composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali nazionali.

Abrogazioni- La proposta di legge riscrivendo la disciplina dell'equo compenso e abroga la prima disposizione introdotta nell'ordinamento nazionale in materia (articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017) e anche la norma della Legge Bersani che nel 2006 aveva vietato le tariffe fisse o minime e vietato la pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il testo in Aula- La Commissione giustizia ha deliberato di adottare come testo base la proposta di legge A.C. 3179​, a firma Meloni, Morrone, Mandelli, alla quale sono state apportate modifiche.


Proposta di legge n. 3179-A
“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”