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RADIOLOGICO

Radiologici: STRIMS non è (ancora) obbligatorio

Radiologici: STRIMS non è (ancora) obbligatorio

Non è ancora obbligatoria la registrazione delle apparecchiature radiologiche nel sistema STRIMS. Lo diventerà soltanto quando l'ISIN pubblicherà il suo via libera sulla Gazzetta Ufficiale. E' uno degli effetti del recepimento nazionale della Direttiva Euratom. ANMVI ha chiesto chiarimenti. Verifica in corso sull'applicazione alle strutture veterinarie di un quadro regolamentare e sanzionatorio effettivamente semplificato e proporzionato.

Le strutture veterinarie non sono obbligate (non ancora almeno) a registrare le loro apparecchiature radiologiche al sistema STRIMS, il Sistema per la tracciabilità di tutte le sorgenti di radiazioni di ionizzanti creato a gennaio di quest'anno per attuare la Direttiva Euratom. L'ha chiarito oggi all'ANMVI l'Ispettorato nazionale per la radioprotezione (ISIN).
Di obbligo si potrà parlare - ha chiarito l'Istituto- solo dopo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un apposito comunicato. Solo allora, scatteranno 90 giorni di tempo per la registrazione delle apparecchiature, come da articolo 241 del DLvo 101/2020.
Per ora, lo STRIMS è attivo per le registrazioni volontarie e a metà giugno entrerà in fase sperimentale.

Obbligo in stand by per tutti- L'obbligo di registrazione nel sistema STRIMS riguarda tutti i detentori apprecchiature radiologiche ("sorgenti di radiazioni ionizzanti") incluse quelle utilizzate a scopo sanitario tanto per le persone come per gli animali. Ma per tutti i detentori l'obbligo è sospeso: le strutture sanitarie in ambito umano sono esonerate" dall'adempimento fino a che non sarà adottato uno specifico Accordo Stato Regioni (la scadenza è il 27 febbraio 2022), mentre le strutture veterinarie è volontaria. Volontaria almeno fino a quando l'ISIN non pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato che farà partire la decorrenza dell'obbligo, dando 90giorni di tempo alle strutture veterinarie ("studi veterinari" per l'ISIN che oggi ha chiarito di voler intendere tutte le strutture dove siano presenti apparecchi radiologici per l'uso negli animali). Si spiega così la nota pubblicata il 19 marzo scorso dall'ISIN.

I radiologici ad uso veterinario- La Direttiva Euratom e il decreto legislativo di recepimento 101/2020 fanno rientrare nel loro campo d'applicazione anche le apparecchiature radiologiche utilizzate in ambito veterinario. Si tratta di pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti e somministrazione intenzionale di materie radioattive, che richiedono accorgimenti di radioprotezione.

Registrazione per autorizzazione- La registrazione nello STRIMS va messa in relazione ad esigenze di tracciabilità di apparecchiature la cui detenzione/utilizzazione deve risultare autorizzata (nulla osta). La Direttiva Euratom prescrive che - ai fini autorizzativi- gli Stati membri richiedano la trasmissione delle informazioni pertinenti per la radioprotezione "proporzionalmente alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati". Un elenco di tali informazioni è contenuto nell'Allegato IX della Direttiva (caratteristiche dell'apparecchio, esposizione professionale, sicurezza, ecc.) che in Italia è stato tradotto con l'Allegato XII del decreto 101/2020.

Nulla osta di categoria B- In Italia, le "pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario" prevedono il rilascio di un nulla osta di categoria B, rilasciato dalle autorità competenti individuate come tali da leggi regionali.

Frequenza dei controlli- Un'altra novità del decreto 101/2020,  in vigore, riguarda la frequenza della verifica delle apparecchiature radiologico, che deve avere almeno cadenza annuale.

Inziativa di ANMVI- Gli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva Euratom sono sanzionati. Per alcune violazioni è prevista la sanzione penale. Anche per questo è in via di preparazione una nota dell'ANMVI all'indirizzo dei Ministeri competenti per verificarec che alle strutture veterinarie siano stati applicati i criteri di proporzionalità previsti dal Legislatore Europeo. Fra questi, la corretta applicazione dei criteri di "non rilevanza radiologica" che consentono di abbattere gli adempimenti e la portata sanzionatoria.

ISIN- L'acronimo sta per Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Dal 2014 è l’autorità competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; i Ministeri di riferimento sono soprattutto l'Ambiente e lo Sviluppo Economico.

STRIMS è un sistema informatico realizzato da ISIN. Sta per "Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi, dei Materiali radioattivi e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti". E' stato avviato il 21 gennaio scorso ed è preposto alla registrazione di tutti coloro che detengono sorgenti di razioni ionizzanti. E' disciplinato dal decreto legislativo 101/2020, che dal 27 agosto 2020 ha recepito la Direttiva Euratom.


DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom

DIRETTIVA EURATOM
Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

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