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IL TESTO DEL DECRETO SOSTEGNI

Contributo a fondo perduto anche ai professionisti

Contributo a fondo perduto anche ai professionisti
"Questa è una fase in cui i soldi non si chiedono, i soldi si danno" aveva detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi presentando alla stampa il Decreto Legge "Sostegni". Il provvedimento, che nel frattempo ha ricevuto il via libera della Ragioneria dello Stato, contiene misure specifiche per i liberi professionisti. Il decreto legge sarà inviato alle Camere. IL TESTO


L'articolo 1 del Titolo 1 del Decreto Sostegni riconosce ai liberi professionisti un contributo a fondo perduto commisurato alle fasce di fatturato. Il Decreto mette anche a disposizione più risorse per l'esonero  dai contributi previdenziali e stanzia ulteriori 10milioni di euro per colmare il fabbisogno finanziario del bonus erogato a maggio 2020 agli iscritti alle casse.  Prevista anche la proroga della pre-compilata IVA.

Contributo a fondo perduto- Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Decadono le limitazioni settoriali e i riferimenti ai Codici Ateco e lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro. Il contributo- da un minimo di 1000 euro a un massimo di 150mila euro- è calcolato per scaglioni di riduzione del reddito. Ne sono esclusi solo i professionisti la cui attività risulta cessata all'entrata in vigore del decreto e quelli che hanno apriranno la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.
L'iter del decreto- ottenuta la bollinatura della Ragioneria dello Stato- prevede il passaggio parlamentare.

Condizioni per il contributo a fondo perduto- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell’esercizio professionale, relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a dieci milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al 2019.
Per i professionisti che hanno iniziato l’attività  dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del del calo di fatturato/corrispettivi. Per determinare gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione.

Cinque scaglioni-  Vengono individuate cinque classi di contribuenti, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019- a cui si applicano cinque differenti percentuali di calcolo del contributo spettante:
60%- per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila 
50%- per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila
40%- per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1milione
30%- per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
20%- per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni
La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari all’importo così ottenuto.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini dello scaglione, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Limite massimo del contributo a fondo perduto- E' previsto  un limite massimo dell'importo pari a 150mila euro; per contro agli aventi diritto, inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2020, è riconosciuto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esentasse- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Credito d'imposta in alternativa al contributo a fondo perduto- In alternativa - e con scelta irrevocabile da parte degli operatori economici/professionisti interessati- è prevista la possibilità di chiedere, per l’intero importo spettante, in luogo dell’erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Domanda ed erogazione del contributo- Spetta all’Agenzia delle entrate versare il contributo, attraverso modalità che saranno definite con apposito provvedimento del  Direttore dell’Agenzia. Lo stesso provvedimento definirà anche le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo. E' già definito dal Decreto Sostegni - come già con il Decreto Rilancio- che si tratterà esclusivamente di modalità informatica. Al termine dell'esame delle domande, a cua dell'Agenzia delle Entrate, il contributo è corrisposto mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Esonero previdenziale-  Oltre al contributo a fondo perduto, il  Decreto Sostegni dispone un aumento di 1,5 miliardi di euro, rispetto alla dotazione finanziaria inziale, a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita anche dai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate.(articolo 3 del Decreto Sostegni)

Adempimenti IVA- E' sempre l'articolo 1- Titolo I ad intervenire su alcuni adempimenti IVA, in particolare è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, l'avvio sperimentale delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.  È, inoltre, soppressa la previsione che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA anche la dichiarazione annuale IVA.
Solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. La modifica normativa - spiega la relazione del decreto- si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

10milioni in più per il bonus di maggio-  Il decreto legge interviene anche sul Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti, che viene aumentato di 10milioni di euro per consentire di coprire il bonus del mese di maggio 2020 in favore dei professionisti iscritti alle Casse. (articolo 13 del Decreto Sostegni)

pdfDECRETO_LEGGE_cd_SOSTEGNI_compressed.pdf11.1 MB
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
(cd Decreto Sostegni)

Confprofessioni: dal Governo Draghi "una prova di equità"