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LA PRECISAZIONE

Cessione del farmaco come da Legge Balduzzi

Cessione del farmaco come da Legge Balduzzi
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari conferma la Legge Balduzzi sulla cessione diretta del farmaco veterinario in favore del paziente animale in cura. Sottolineato il carattere di necessità della "cessione" e la sua natura di prestazione veterinaria accessoria circoscritta alla fase di avvio della terapia. La tracciabilità è assolta con la Rev.
Ribadito il divieto di cessione di  medicinali ad uso umano.

La riunione di ieri al Ministero della Salute sul nuovo Regolamento 2019/6 è stata preceduta dall'invio di una circolare sulla cessione di medicinali veterinari ai proprietari di animali non produttori di alimenti. La nota ministeriale conferma e puntualizza le modalità di cessione in risposta a richieste di precisazioni avanzate da farmacisti e farmacie.

La nota ministeriale riporta la norma di legge, puntualizzando che la stessa implica la "valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia". La cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario "è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa".

La Legge Balduzzi, in vigore dall'11 novembre del 2012, consente al medico veterinario di consegnare "altre confezioni" di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte.
Allo scopo, la Legge Balduzzi ha modificato il Decreto Legislativo 193/2006, che ammetteva solo la cessione della confezione già aperta dal medico veterinario per l'avvio del trattamento sull'animale. La cessione è consentita ad alcune condizioni:
- i medicinali veterinari cedibili sono solo quelli della scorta (propria o della struttura veterinaria)
- la cessione è prestazione veterinaria accessoria ("nell'ambito della propria attività")
- deve essere erogata in fase di avvio della terapia
- è subordinata alla valutazione del Medico Veterinario ("qualora l'intervento professionale lo richieda")
- i pazienti destinatari della cessione possono essere solo animali non produttori di alimenti

Lo scarico delle confezioni cedute deve risultare da annotazioni del Medico Veterinario. Fin dall'entrata in vigore della Legge Balduzzi, la DGSAF prefigurava annotazioni in modalità elettronica ("anche informatizzate"). Con la ricetta elettronica veterinaria, "lo scarico del medicinale è gestito attraverso il sistema informativo", come da Manuale Operativo Rev.

pdfCESSIONE_BALDUZZI_NOTA_DGSAF.pdf152.79 KB

La cessione del farmaco veterinario 'preoccupa' i farmacisti