• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30955
LA RISPOSTA DELLA DGSAF

Veterinario aziendale e conflitto di interessi

Veterinario aziendale e conflitto di interessi
Il requisito dell'indipendenza professionale del Veterinario Aziendale, colui che contribuirà alla categorizzazione sanitaria degli allevamenti italiani, è un punto fermo. E d'altra parte, il Ministero mira "alla massima inclusione possibile di quei medici veterinari già operanti nel settore della sanità animale". Quali incompatibilità ed esclusioni? Precisazioni della DGSAF sul  Manuale Operativo.


Sui requisiti del Veterinario Aziendale, definiti dal DM 7 dicembre 2017, e sui possibili conflitti di interesse, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha accolto la proposta di ANMVI e SIVAR di avviare un approfondimento. Nel Manuale Operativo del Veterinario Aziendale vengono infatti svolti alcuni passaggi circa l'assunzione del ruolo di Veterinario Aziendale che non sono speculari al dettato del Decreto Ministeriale.

La Direzione ministeriale ha risposto che nel Manuale vengono individuate "a titolo esemplificativo" le circostanze che "dovrebbero essere gestite di per sé come cause di esclusione immediata dall’inserimento nell’elenco dei veterinari aziendali e quali no" e che "non dovrebbe essere considerato di per sé motivo di esclusione dall’inserimento nell’elenco dei veterinari aziendali tenuto dalla FNOVI, la circostanza che un medico veterinario abbia già un rapporto con un operatore o nell’ambito della filiera a cui afferisce l’operatore o nell’ambito di un’Associazione di operatori a cui aderisce l’operatore".

"Non esiste un veterinario aziendale dell’Associazione, esiste solo il VA di un operatore"- prosegue la DGSAF. Eventuali rapporti che il Veterinario Aziendale abbia nell’ambito delle filiere, o delle Associazioni di categoria a cui afferisce l’operatore non deve impedire o limitare l’esercizio corretto dei compiti delle responsabilità che l’articolo 4 del DM gli affida né tantomeno deve far ritenere ammissibile un qualche ruolo delle filiere o associazioni nell’alimentazione del sistema o addirittura che esse possano influenzarne il meccanismo di categorizzazione".

La vigilanza e l’accertamento e l’eventuale sanzionabilità di condotte in violazione di quanto previsto dal DM 7 dicembre 2017 e dal Codice Deontologico (Art. 25 - Autonomia del rapporto e Art. 26 - Conflitto di interessi) "è demandata agli organi disciplinari degli ordini professionali e deve essere esercitata da questi ultimi sui singoli medici veterinari"- conclude la nota aggiungendo che il DM 7 dicembre 2017 "stressa questo concetto prevedendo che la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione del professionista dall’elenco dei veterinari aziendali tenuto dalla FNOVI".

Il Ministero conviene con ANMVI e SIVAR che "l’unico soggetto che può inserire informazioni e dati nel sistema di epidemiosorveglianza è il Veterinario aziendale designato da un operatore". Se da un lato la Direzione Ministeriale ribadisce che "l’intero sistema è stato costruito e ha puntato sulla professionalità e sul comportamento deontologicamente corretto di questo professionista", dall'altro ANMVI e SIVAR ritengono necessario tutelare l'autonomia di questo professionista, anche ai fini di una categorizzazione, sanitaria e qualitativa, degli allevamenti che sia altrettanto indipendente e oggettiva.


Manuale Operativo
Adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 “Sistema di reti di epidemiosorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale”