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CIRCOLARE INTERMINISTERIALE

Applicabilità del Reg 1/2005 al trasporto dei cavalli sportivi

Applicabilità del Reg 1/2005 al trasporto dei cavalli sportivi
I Ministeri degli Interni e dei Trasporti hanno emanato una circolare interpretativa delle norme applicabili al trasporto di cavalli per finalità sportiva o ludica. La circolare, aperta ad osservazioni fino al 31 dicembre, intende chiarire i controlli da svolgere sul trasporto in conto proprio, in conto terzi e di cortesia. Protesta di Fise e Fitetrec Ante.

I chiarimenti della circolare- diramata il 15 ottobre-  distinguono le varie fattispecie di trasporto  "per consentire la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali" connessi al trasferimento del cavallo destinato ad attività competitive o ludiche. Infatti, a seconda del tipo di trasporto ( in conto terzi, in conto proprio e di cortesia) si applicano normative diverse e di conseguenza si applicano diversi criteri di controllo. I chiarimenti sono tesi ad evitare i trasporti "mascherati" per applicare la normativa meno restrittiva.

L'obiettivo della circolare - firmata  dalla Direzione Centrlale della Polizia Stradale e dalla Direzione Generale del Trasporto Stradale- è di permettere "la completa identificazione della volontà del proprietario dell'animale di trasferirne temporaneamente la detenzione" e quindi "l'assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione".
La circolare precisa che chi ha la disponibilità dell'animale, in caso di controllo, deve dimostrare la legittimità del titolo in forza del quale detiene l'equide, vale a dire del contratto (di comodato dell'animale o un altro contratto di disponibilità dello stesso) che sia "effettivamente indicativo" della reale disponibilità e cura dell'equide da parte del soggetto che lo trasporta", circostanza che si verifica solo "nell'ambito di un rapporto stabile nel tempo" e non quando, invece, "esaurisce la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo traporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di controlli stradali, con l'evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi".

In conto terzi o in conto proprio- Il trasporto in conto terzi (regolato da norme più restrittive del trasporto in conto proprio) " è realizzato da un trasportatore che non è proprietario o che comunque non dispone dell'animale" ed è sottoposto al Regolamento 1/2005;  il cavallo viaggia con "passaporti" (UNIRE, APA, FEI, ecc.) che individuano il nome e il chip del cavallo, nonchè il proprietario dell'animale.
Il trasporto in conto proprio, invece, è quello "effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilità (per comodato d'uso o per effetto di un contratto di fida)", allo scopo di "soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell'animale da un luogo all'altro"; il trasporto in conto proprio -"effettuato al di fuori di qualsiasi attività economica - non è soggetto al campo di applicazione del Regolamento 1/2005.

Finalità ludica o sportiva- Ai fini dell'individuazione dell'attività in conto proprio (e quindi della non applicazione del Regolamento 1/2005), la circolare spiega che non basta  "la mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell'utilizzo dell'animale"; questo tipo di finalità "non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un'assenza di lucro, dovendosi invece valutare caso per caso se essa non sia inquadrabile in  modo diretto o indiretto nell'ambito di una attività economica, ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica".
A titolo d'esempio, la circolare pone il caso di un maneggio che, a titolo oneroso abbia in custodia l'animale per finalità diverse da cure mediche veterinarie, configurando attività accessoria rispetto al contrato di deposito dell'animale stesso; questa fattispecie "non può essere considerata attività priva di valenza economica e quindi è sempre sottoposta alle disposizioni del Regolamento UE 1/2005".

Trasporto di cortesia senza corrispettivo- Per quanto riguarda il trasporto di cortesia senza fini di lucro, la circolare precisa che "il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato non risulta sottoposto al Regolamento 1/2005", una esimente sulla quale si era già pronunciato il ministero della salute in un parere richiamato dalla circolare: "l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale".
Tuttavia, la circolare Interni-Trasporti aggiunge che  si ha una completa esclusione dalla normativa dei trasporti e del Reg 1/2005 "soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria a un contratto stipulato a titolo onoeroso per la complessiva cura dell'animale trasportato".
E perciò- esplicita la circolare-  non può esserci esimente dalla normativa nel caso di un un trasporto a cura di una impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura.

Osservazioni entro il 31 dicembre 2018- COnsapevoli della complessità delle norme che disciplinano il trasporto di cavalli, in parte afferenti alle leggi del trasporto stradale e in parte a quelle europee sulla protezione degli equidi al trasporto, le DIrezioni Generali degli Interni e dei Trasporti si riservano di revisionare i contenuti interpretativi della circolare sulla base delle osservazioni che i destinatari della circolare formuleranno entro il 31 dicembre 2018.

Fise e Fitetrec Ante hanno firmato una lettera congiunta ai ministri Matteo Salvini e Danilo Toninelli per chiedere l'immediata sospensione della circolare.

pdfIL_TESTO_DELLA_CIRCOLARE_INTERMINISTERIALE.pdf5.29 MB