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AUDIT DGSANTE

Anagrafe equina: nuovo decreto supera i rilievi della UE

Anagrafe equina: nuovo decreto supera i rilievi della UE
Secondo gli ispettori europei, in Italia le norme unionali in materia di identificazione degli equidi "non sono ancora state attuate". Dopo l'audit di febbraio, il Ministero della Salute ha dettagliato i contenuti del decreto che recepirà in toto le regole europee. Ritardi dovuti al passaggio dell'anagrafe equina alla Salute e alla revisione normativa ancora in corso in Europa.

La DgSante ha pubblicato la relazione finale dell'audit condotto in Italia a febbraio per valutare i controlli nazionali sui residui e contaminanti negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, nonchè i controlli sui medicinali veterinari negli animali destinati alla produzione di alimenti.
La relazione europea contiene raccomandazioni rivolte alle autorità italiane (da queste riscontrate nel mese di luglio) volte a colmare le carenze individuate e a potenziare le misure di attuazione e di controllo. Alcune raccomandazioni si riferiscono all'attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/262 (regolamento sul passaporto equino).

I rilievi sull'identificazione degli equidi- Secondo gli ispettori europei, le norme unionali in materia di identificazione degli equidi "non sono ancora state attuate". Inoltre, "il sistema di controllo basato sulle precedenti norme dell'UE dimostra le numerose carenze relative ai controlli sulle prescrizioni in materia di identificazione degli equidi". E tuttavia, il resoconto europeo osserva che "la disponibilità di linee guida documentate su come valutare il passaporto equino e le informazioni sulla catena alimentare presso i macelli diminuisce il rischio che gli equidi, non destinabili al consumo umano, entrino nella catena alimentare".

La risposta dell'Italia sulle cause del ritardo- L'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/262 ha subìto un ritardo, dovuto al trasferimento di competenze per la gestione dell'anagrafe degli equidi dal MIPAAF al Ministero della salute, ma anche a causa della revisione della normativa in materia di identificazione e registrazione degli equidi tuttora in corso in sede europea.
Ciononostante, le autorità nazionali hanno fatto presente che "gran parte delle disposizioni previste dal regolamento 2015/262  sono soddisfatte dall'impianto normativo vigente in Italia: il Decreto MIPAAF 29 dicembre 2009 (Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE) e il Decreto MIPAAF 26 settembre 2011 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi).

Decreto nazionale in corso di emanazione- A luglio, il Ministero della Salute ha risposto che è in corso di emanazione un nuovo decreto che recepisce in toto il regolamento (UE) n. 2015/262 e definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equidi da parte del Ministero della salute. A luglio la bozza del provvedimento era in discussione nel Gruppo di lavoro costituito da Ministero della salute, Regioni, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ed AIA.

I contenuti del decreto- In conseguenza del trasferimento di competenze dell'anagrafe dal MIPAAF al Ministero della salute, nel provvedimento sono stati introdotti i seguenti elementi:
1. Le autorità competenti (Ministero della salute, Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie locali) programmano, ai sensi del regolamento (CE) 882/2004, programmano i controlli ufficiali per la verifica della conformità alle prescrizioni sulla identificazione degli equidi "in modo coordinato, evitando duplicazioni ed in collaborazione con il MIPAAF per gli aspetti di competenza".
2. Le stesse autorità e il MIPAAF svolgono, in maniera coordinata, audit ed ispezioni sugli Organismi emittenti, per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 262/2015 e la conformità al decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza.
3. In presenza di fondati motivi per ritenere che un Organismo emittente agisca in modo non conforme alle prescrizioni del decreto, il Ministero della salute e le regioni e province autonome competenti e le aziende sanitarie locali "indagano coordinandosi con il MIPAAF, su tali presunte violazioni. Nessun passaporto può essere rilasciato dall’Organismo emittente fino a quando l’indagine non si sia conclusa e non siano stati esclusi o sanati gli eventuali casi di violazione".
4. Nel caso in cui, malgrado le misure adottate, l’Organismo emittente non ottempera alle prescrizioni deldecreto, il Ministero della salute (DGSAF) revoca l’autorizzazione al rilascio dei documenti di identificazione degli equidi. Dopo la revoca dell’autorizzazione al rilascio di documenti di identificazione, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente garantisce che gli equidi sotto la propria responsabilità continuino ad essere identificati conformemente al decreto e provvede a conservare i documenti di identificazione restituiti o che devono essere restituiti o garantisce che siano conservati da un altro Organismo emittente cui ha delegato tale compito.

Carenze nell'identificazione di equidi esteri- Al riguardo, l'Italia ha risposto che il Servizio veterinario che effettua il controllo comunica il riscontro della non conformità direttamente all’UVAC competente che contatta l’autorità del paese membro di provenienza degli animali per la regolarizzazione
documentale o, qualora la stessa non sia possibile, per la rispedizione degli animali o l’abbattimento e la distruzione degli stessi. Nei casi più rilevanti l’Ufficio centrale competente, informato dall’UVAC, provvede a rappresentare direttamente la non conformità riscontrata all’autorità del paese membro di provenienza degli animali. Tale procedura è attuata in primis in applicazione sia della direttiva 89/608/CEE che della direttiva 90/425/CEE.


Residues and contaminants in live animals and animal products
Competent authority response to report recommendations