Una legge quadro con delega al Governo in materia di tutela degli animali. L'ha presentata la senatrice del M5S Serenella Fucksia. Un intero Capo, di nove articoli, è dedicato alla regolamentazione della professione veterinaria, "con particolare riguardo al modus operandi di questa figura sanitaria". ANMVI scrive alla Senatrice.
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Si prevedono, nello specifico, degli obblighi per il medico degli animali di rilascio e conservazione di referti e cartelle cliniche, di informazione, secondo il principio di trasparenza terapeutica, sui trattamenti ed i farmaci che intende utilizzare. Vengono altresì sanciti per il veterinario dei doveri attinenti alla sua formazione e fissati dei requisiti minimi, in termini anche di dotazione tecnica, che gli studi veterinari devono obbligatoriamente presentare.
"Ampliare le garanzie e la protezione nei confronti degli animali si traduce anche nell'innalzare i livelli essenziali dei servizi sanitari offerti a tutela della loro salute"- dichiara la Senatrice Serenella Fucksia nella relazione illustrativa del testo, sul quale ANMVI ha predisposto una nota di osservazioni. Ecco cosa prevede il Capo V (Disposizioni per l'esercizio della professione di veterinario), dall'articolo 18 all'articolo 26. Lo riportiamo integralmente con l'avvertenza che per "tutore" si intende il "proprietario".
Disposizioni comuni
1. Il medico veterinario, nell'esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera con scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenze scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale che possa servire a una corretta diagnosi e cura delle malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ogni animale. (Articolo 18)
Analisi e visite diagnostiche
1. Il medico veterinario consegna obbligatoriamente al tutore dell'animale che ha in cura i referti scritti delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparire la relativa data e la firma del medico veterinario. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati su supporto informatico nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.
2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita effettuata all'animale e annota su apposito registro, vidimato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, l'indicazione dei dati caratteristici dell'animale e il numero identificativo rilasciato dall'anagrafe canina o felina.
3. Il medico veterinario informa sempre con chiarezza il tutore sulle terapie effettuate all'animale, sui relativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio di trasparenza terapeutica.
4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioni annuali, gli eventuali interventi chirurgici e ogni altro trattamento applicato sull'animale. Art. 19.
Cartella clinica
1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura e vi annota le terapie, gli esami clinici e le eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni fino al decesso dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto a rilasciare, entro ventiquattro ore dalla richiesta scritta del tutore, la cartella clinica dell'animale o copia di essa. (Art. 20).
Reperibilità e pronto soccorso
1. Il medico veterinario ha l'obbligo di prestare sempre le prime cure e il soccorso all'animale bisognoso anche se l'animale non è suo abituale paziente.
2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, il medico veterinario fornisce il numero di telefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso un'adeguata struttura ambulatoriale, dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione di soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali è istituita una struttura di pronto soccorso veterinario, attiva ventiquattro ore al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per l'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso, conseguita al termine di un apposito corso le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro della salute.
4. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario compila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso. (Art. 21)
Rapporti professionali
1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi qualora il caso lo richieda e nei casi in cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui precedentemente assistito di ogni terapia effettuata e a fornire i referti relativi a tutte le analisi eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed emergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto. (Art. 22)
Specializzazione, requisiti
1. Il medico veterinario frequenta periodicamente corsi di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionale specifico in cui esercita la propria attività.
2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere in possesso di apposita specializzazione post-laurea, definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con tirocinio di due anni e successivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale. (Art. 23)
Requisiti delle strutture veterinarie
1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:a) un apparecchio radiologico; b) un apparecchio ecografico; c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche; d) apparecchiature per la rianimazione; e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti; f) bombole di ossigeno.
2. Gli ambulatori veterinari sono mantenuti in buone condizioni igieniche e sottoposti a controlli periodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3. Gli ambulatori veterinari si dividono in una sala di aspetto per il pubblico, una sala dove sono visitati gli animali e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.
4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve possedere o prestare servizio in un'idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente articolo. (Art. 24).
Visite e interventi
1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica professionale.
2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il tutore dell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.
3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e violazione alle autorità competenti. (Art. 25).
Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari irrogati dagli ordini dei medici veterinari nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi di legge, sono annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi stabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari. (Art. 26).