Lo precisa il Ministro della Salute in una nota esplicativa sull'applicazione della Legge 201/2010, che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo ed è in vigore dal 4 dicembre 2010. La nota fornisce, in particolare, "indicazioni tecniche sul trattamento dei cani impiegati in talune attività".
Nell'attuare la Convenzione si intende per animale da compagnia "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia".
Per quanto riguarda i cani a disposizione delle Forze Armate e di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco "e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso e che - in ragione della attività in cui sono impiegati non rientrerebbero nella richiamata definizione", la nota del Ministro chiarisce che "godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa".