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REQUISITI E FUNZIONAMENTO

Responsabilità sanitaria, decreto polizze e coperture

Responsabilità sanitaria, decreto polizze e coperture
I Ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Orazio Schillaci (Salute) hanno firmato il decreto attuativo della Legge Gelli Bianco. A sette anni dalla legge sulla responsabilità professionale  vengono fissati i massimali minimi delle polizze, definite le regole operative delle garanzie e i meccanismi delle coperture. Due anni di tempo agli assicuratori per adeguare le polizze.

L'atteso decreto attuativo della Legge 24/2017 è stato firmato dai Ministri competenti, con il concerto del Ministero delle Finanze, ed è pronto per la Gazzetta Ufficiale. Dopo un iter travagliato, lo scoglio del Consiglio di Stato e due bocciature da parte del settore, il decreto Urso-Schillaci definisce:
-i requisiti minimi di garanzia (massimali) delle polizze assicurative
-le condizioni generali di operatività delle altre "analoghe misure",  ossia le alternative alla polizza in assunzione diretta del rischio
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione
-la previsione nel bilancio delle strutture sanitarie di un fondo rischi e di una "riserva" per i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

I massimali- Si conferma che l'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive. Si aggiunge che l'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura. I massimali di copertura (articolo 4) sono "minimi" e suddivisi per tipologia di struttura e per classe di rischio (attività chirurgica, ortopedica, anestesiologia e parto). La garanzia assicurativa è prestata nella forma "claims made" e in caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività è previsto un periodo di ultrattività della copertura entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività.

Le "analoghe misure"- Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle "misure analoghe" previste dalla Legge Bianco cioè mediante assunzione diretta del rischio. Questa scelta "deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento".
La struttura che sceglie l'assunzione del rischio deve costituire un Fondo specifico a copertura dei rischi che possono dar luogo a richieste di risarcimento, accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. In aggiunta, la struttura dovrà dotarsi di un "fondo riserva sinistri". La congruità degli accantonamenti è certificata da un revisore legale.

Rimodulazione del premio-  Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, si prevede la possibilità di variazione, in aumento o in diminuzione, del premio sulla base del verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. È anche prevista la variazione in diminuzione sulla base delle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa tengono conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie - Oltre agli obblighi di comunicazione all'utenza già previsti dalla Legge Gelli Bianco (presenza di una polizza e relativi massimali), le strutture dovranno rendere disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria. I dati da rendere pubblici sono verificati dalla struttura nell'ambito dell'esercizio delle attività di risk management (es .studio dei processi interni e delle criticita' piu' frequenti).

Diritto di recesso dell'assicuratore- Nel periodo di ultrattività, l'assicuratore non può recedere dal contratto, nè può farlo prima della scadenza della polizza, salvo reiterata condotta colposa dell'esercente la professione sanitaria e per più di un sinistro.

Eccezioni opponibili
- Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale scritta, alcune circostanze come il mancato pagamento del premio.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina).

Due anni di tempo- Gli assicuratori avranno 24 mesi di tempo per adeguare i contratti al decreto. La decorrenza scatta dalla data di entrata in vigore del decreto, al momento non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DECRETO_ATTUATIVO_REQUISITI_POLIZZE_RC_PROFESSIONALI.pdf4.16 MB