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DECRETO IN GU

SINAC, obblighi per proprietari, stabilimenti e rifugi

SINAC, obblighi per proprietari, stabilimenti e rifugi
Ecco come i cani, i gatti e gli altri animali da compagnia dovranno essere registrati e tracciati dal SINAC, la prima anagrafe nazionale dei pet: decreto in GU, a regime entro marzo 2024.Obblighi di registrazione per proprietari, stabilimenti, canili, rifugi e per tutti gli operatori. Raccordo con il Sistema I&R per Cras, collezioni faunistiche e altri stabilimenti. Modifiche al controllo del randagismo e stretta sulle movimentazioni.

Con il decreto ministeriale 2 novembre 2023, il Sottosegretario di Stato alla Veterinaria Marcello Gemmato ufficializza le modalità tecniche e operative del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e del Sistema I&R per quanto riguarda in particolare gli stabilimenti (es. allevamenti) che detengono animali da compagnia, e i rifugi.
Il decreto definisce la cornice essenziale degli obblighi in capo a proprietari, dententori e operatori, per rimandare le istruzioni di dettaglio a un successivo decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf).

Identificazione e registrazione- Proprietario, detentore e operatore sono tenuti alla identificazione e alla registrazione degli animali,  nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata agli stabilimenti. L'identificazione e la relativa registrazione degli animali  deve essere effettuata dal medico veterinario.

Le tempistiche -I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprieta', la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel piu' breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore. 

Accesso a SINAC- Il proprietario o il detentore  possono inserire personalmente nel SINAC le variazioni anagrafiche, lo smarrimento e il ritrovamento dei loro animali da compagnia. Le guardie zoofile volontarie, nell'esercizio della vigilanza  hanno accesso all'apposita sezione del SINAC, previa autorizzazione del Ministero della salute.

Cani gatti e furetti- Questi  animali da compagnia (All'allegato I, Parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429)  devono essere identificati con transponder (ISO), e registrati nel SINAC dal veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato entro sessanta giorni dalla nascita, e comunque prima della loro eventuale cessione, secondo le istruzioni che saranno dettate con decreto direttoriale.
Cani, gatti e furetti, introdotti al seguito del proprietario da uno Stato UE o extra UE, e destinati a permanere nel territorio nazionale oltre trenta giorni sono registrati nel SINAC, con il sistema di identificazione adeguato alla specie di appartenenza.

Altri animali da compagnia
- (Allegato I, Parte B, del regolamento (UE) n. 2016/429)- Le specie non tradizionali da compagnia (conigli, roditori, rettili, volatili, ecc. -dovranno essere identificati secondo le istruzioni fornite dall'emanando decreto direttoriale ed essere registrati nel SINAC singolarmente o come «insieme di animali»- prima della cessione o dell'uscita dallo stabilimento.
In caso di introduzione in Italia per più di trenta giorni al seguito di un proprietario, per questi  animali da compagnia è prevista una registrazione, facoltativa salvo deroghe, entro novanta giorni nel SINAC.

Stabilimenti in SINAC- Devono essere registrati nel Sistema SINAC gli stabilimenti che detengono animali da compagnia, inclusi gli stabilimenti che svolgono attivita' di commercio al dettaglio di animali da compagnia. Devono essere registrati in SINAC anche gli stabilimenti che erogano servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari (le strutture veterinarie non rientrano nella definizione di stabilimento ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/429). Anche le  pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel SINAC in conformita' al Manuale operativo I&R.

Centri di raccolta e rifugi in SINAC- Devono essere registrati nel SINAC anche i centri di raccolta per cani, gatti e furetti,che operano esclusivamente sul territorio nazionale. I rifugi che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l'attivita' e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge.  I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi possono movimentare gli animali sia verso privati sia verso stabilimenti, siti in altri Stati membri, solo se muniti di riconoscimento.

Tracciabilita' e monitoraggio del fenomeno del randagismo - Gli animali ricoverati presso canili e gattili sanitari, gestiti dai Comuni in convenzione con assocaizioni protezioniste o privati,  sono identificati e registrati a titolo di proprieta' in capo al comune territorialmente competente. In caso di cessione temporanea di animali catturati ad un'associazione di protezione animale - oltre alla proprieta' in capo al comune - e' registrata anche la detenzione in capo alla predetta associazione.

Stabilimenti e animali nel Sistema I&R- Il decreto 2 novembre detta anche le modalità operative del Sistema I&R applicabili  alle collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, ai circhi, agli stabulari e ad altri stabilimenti indicati dall'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo 134/2022. Alle specie animali detenute in questi stabilimenti si applicano le modalità di identificazione e di registrazione previste dal Manuale operativo I&R. Gli animali detenuti all'interno delle collezioni faunistiche devono essere identificati, registrati e movimentati con documento di accompagnamento.

Animali dei CRAS e CRTM- L'operatore del Centro di recupero per animali selvatici (CRAS) e del Centro di recupero per tartarughe marine (CRTM) deve identificare e registrare nella sezione di riferimento della BDN l'animale dichiarato dal medico veterinario dello stabilimento, non idoneo per la liberazione in natura. Qualora l'animale sia liberabile entro trenta giorni dall'ingresso nello stabilimento, non deve essere identificato ne' registrato; la presenza dell'animale e' documentata mediante la cartella clinica. Nel caso in cui l'animale necessiti di un periodo di cure superiore ai trenta giorni prima della sua liberazione, l'operatore deve garantire l'identificazione e la registrazione, in occasione di un eventuale contenimento, anche farmacologico, previsto dal piano terapeutico.

Movimentazione da o verso operatore e a scopo di cessione- Tutti gli animali disciplinati dal decreto 2 novemmbre 2023  devono essere movimentati da o verso un operatore con il documento di accompagnamento generato dalla sezione di riferimento della BDN, contenente le informazioni sull'animale, sul luogo di partenza e destinazione, nonche' sul motivo e sulle modalita' di trasporto.
Sono soggetti allo stesso obbligo documentale, le movimentazioni di animali da compagnia da parte di un proprietario/detentore ai fini di cessione.

Disposizioni transitorie e finali -Il decreto direttoriale (Dgsaf)  con le previste istruzioni di dettagli saranno pubblicate nel sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024. Le modalità tecnice del decreto 2 novembre 2023 troveranno applicazione applicazione decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione delle istruzioni direttoriali della Digsaf.

DECRETO 2 novembre 2023
Modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).