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IN VIGORE DAL 20 MAGGIO

Equo compenso in GU, ora l'adeguamento deontologico

Equo compenso in GU, ora l'adeguamento deontologico
Dal 20 maggio 2023 alla prestazione d'opera intellettuale del Medico Veterinario si applicherà l'equo compenso. Grandi imprese e pubbliche amministrazioni  dovranno attenersi alla disciplina dei compensi dettata dalla Legge 21 aprile 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Adeguamento delle norme deontologiche. Che cosa cambia.

I Medici Veterinari, in quanto professionisti iscritti agli ordini, per tutti i contratti stipulati dal 20 maggio 2023, hanno diritto ad un "equo compenso" nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Fra dodici giorni entra in vigore la prima legge nazionale sull'equo compenso delle prestazioni professionali, la Legge n. 165 del 21 Aprile 2023.

E' "equo" -per definizione di legge -un compenso "proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale" nonchè "conforme" ai parametri di liquidazione individuati dal Decreto Parametri (Decreto n. 165 del 19 luglio 2016) che contiene il nomenclatore e i parametri delle prestazioni veterinarie.

Hanno diritto all'equo compenso i liberi professionisti -contraenti singoli oppure in forma associata o societaria- quando rendono prestazioni - anche in forma associata o societaria- nei confronti di
- imprese bancarie e assicurative;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- pubbliche amministrazioni e società partecipate;
Le imprese possono definire convenzioni con gli Ordini professionali, con modelli standard, che recepiscono l'equo compenso. Le convenzioni già in essere prima del 20 maggio resteranno valide.

Un compenso inferiore agli importi stabiliti dal Decreto Parametri, rende il contratto automaticamente nullo. Nel caso in cui il compenso non risponda alle caratteristiche di equità definite dalla Legge, il professionista può ottenere dal Giudice la rideterminazione del compenso, il versamento della differenza ed eventualmente un indennizzo monetario o per danno.
Il parere di congruita' emesso dall'ordine sul compenso richiesto dal professionista "costituisce titolo esecutivo", a meno che il debitore non proponga opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria.

All'entrata in vigore della nuova legge, l'Ordine professionale dovrà adottare disposizioni deontologiche che prevedano la sanzionabilità del professionista che sia venuto meno ai seguenti obblighi:
- di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri ministeriali;
- di avvertire il cliente (PA, banca, impresa) che il compenso deve rispettare la legge 165/2022, quando è il professionista a predisporre una proposta di accordo;


LEGGE 21 aprile 2023, n. 49
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

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