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L'equo compenso dopo il via libera del Senato

L'equo compenso dopo il via libera del Senato
Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali. Il testo torna alla Camera, ma senza modifiche sostanziali. La nuova disciplina è una rivisitazione giuridica dell'onorario professionale nei rapporti con le grandi imprese e con la pubblica amministrazione. Abrogato il divieto di tariffe e parametri.

Torna alla Camera in terza lettura il disegno di legge 495 che, per la prima volta, introduce nell'ordinamento nazionale l'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle grandi imprese. Il testo licenziato da Palazzo Madama è quello formulato dalla Commissione Giustizia il 21 marzo, con pochissime variazioni sostanziali rispetto al disegno di legge iniziale, ma bastanti a rendere necessario un ulteriore passaggio parlamentare.

Il Governo e la maggioranza parlamentare concedono più tempo al varo della legge, a fronte delle critiche su alcuni passaggi normativi (ad esempio le sanzioni al professionista) rimasti tuttavia immutati. Per la relatrice, la Senatrice Erika Stefani (Lega) la norma "pur non essendo ottima, permette di sancire un principio importante". E' l'inizio ha dichiarato in Assemblea "per una riflessione successiva sul lavoro autonomo".  In mercato "caratterizzato da una certa concorrenza", ha dichiarato la relatrice, si dà modo ai professionisti di esercitare "senza essere indotti ad un'offerta di prestazione al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti".

Abrogato il divieto Bersani- Il disegno di legge si presenta come una rivisitazione generale del concetto di compenso spettante al professionista nei confronti dei "committenti forti" arrivando ad abrogare una "lenzuolata" della Legge Bersani.  Infatti, quando il ddl entrerà in vigore verrà abrogato il divieto - introdotto nel 2006 per le libere professioni intellettuali- della obbligatorieta' di tariffe fisse o minime. Abrogato anche il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. L'abrogazione è funzionale all'introduzione di una nuova disciplina che vincola le grandi imprese e la pubblica amministrazione ad attenersi a principi e parametri tariffari.

Cosa si intende per equo compenso- E' "equo" un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera professionale. Ma non solo. Per essere "equo" un compenso deve essere "conforme" ai compensi previsti per i professionisti iscritti agli ordini dai rispettivi decreti ministeriali.  Per la professione veterinaria il decreto di riferimento è il decreto 19 luglio 2016, n. 165, cosiddetto "decreto parametri". Il disegno di legge prescrive che questi parametri vengano aggiornati ogni due anni su proposta dell'Ordine professionale.

A chi spetta l'equo compenso- Oltre alla professione forense, il disegno di legge si rivolge alle prefessioni regolamentate (ordinistiche) e alle professioni non regolamentate. per questo ultime i parametri saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero delle Imprese.

Quando si applica- La legge sull'equo compenso si applica alla prestazione d'opera intellettuale regolata da convenzioni e resa dal professionista, individualmente o in forma associata o societaria, a:
-pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica
-imprese bancarie e assicurative
-imprese con più di cinquanta lavoratori alle proprie dipendenze
-imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro
Il disegno di legge riconosce alle imprese la facoltà di adottare modelli standard di convenzione concordati con gli Ordini professionali.

Nullo il contratto se il compenso non è equo-
Le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso "equo e proporzionato all'opera prestata" sono nulle. Sono tali "le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale".

Diritti del professionista- Il ddl contiene alcune forme di tutela per il professionista. Ad esempio è nullo il contratto che vieti al professionista di pretendere acconti o l'anticipazione delle spese per la resa della prestazione. Il committente non potrà attribuirsi  vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione professionale. Ad esempio, il cliente non potrà pretendere che eventuali prestazioni aggiuntive, in corso d'opera,  siano eseguite dal professionista a titolo gratuito.
In caso di contenzioso, il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito "ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista".

Doveri del professionista-
L'equo compenso è un obbligo. Il professionista deve, pena sanzione disciplinare, "convenire o  preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali".,

Poteri dell'Ordine professionale- L'Ordine nazionale dovrà adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di attenersi alla disciplina dell'equo compenso.
L'Ordine  è legittimato ad adire l'autorità giudiziaria competente se ravvisa violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.
Infine, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce "titolo esecutivo", vale a dire che si impone fra le parti, a meno che il  debitore del professionista non vi si opponga innanzi all'autorità giudiziaria entro 40 giorni da quando il professionista ha notificato il parere di congruità.

Class Action e Osservatorio- Il disegno di legge introduce anche la class action, che può essere proposta dall'Ordine nazionale o dalle associazioni di categoria, e istituisce un Osservatorio nazionale presso il Ministero della Giustizia per monitorare la disciplina dell'equo compenso.

DISEGNO DI LEGGE  495
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Decreto parametri per la professione veterinaria