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NON SOLO FARMACI VETERINARI

La veterinaria nella legge di delegazione europea

La veterinaria nella legge di delegazione europea
Le produzioni biologiche saranno sottoposte ai controlli ufficiali veterinari, con sanzioni per etichettatura illecita. Entro il 2026 sarà vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini. La Legge di Delegazione Europea 2021 detta disposizioni di adeguamento a quattro regolamenti europei di interesse veterinario. Il testo torna alla Camera per l'approvazione finale. Poi il Governo avrà dodici mesi di tempo per i decreti


Non solo farmaci veterinari. La Legge di delegazione europea 2021 contiene disposizioni per adeguare l'Italia anche alle nuove regole europee sui mangimi medicati e sulle produzioni biologiche. La Legge è stata approvata dal Senato che ha introdotto alcune modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera. Il provvedimento torna ora a Montecitorio per l'approvazione finale. Una volta entrata in vigore la Legge darà 12 mesi di tempo al Governo per tradurre in decreti legislativi gli indirizzi dettati dal Parlamento.

Gli articoli di interesse veterinario della legge di delegazione europea 2021

articolo 10 (produzione biologiche) -Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848
articolo 16 (mangimi medicati) -Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4
articolo 17 (medicinali veterinari) -Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6
articolo 18 (protezione dei pulcini) -Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009

Produzioni biologiche- L'Italia si adegua al regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. Dovranno essere adeguati il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione,  i procedimenti di notifica alle autorità competenti delle attività biologiche, i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degnare i laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/62.
Il sistema sanzionatorio dovrà ricomprendere anche i casi di utilizzo illecito dei termini riferiti all’agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Divieto di abbattimento selettivo dei pulcini -Dodici mesi di tempo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, attraverso uno o più decreti legislativi. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà prevedere specifiche misure graduali finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus
provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova. Fanno eccezione i casi in cui l’abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali.
Il Governo dovrà garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi)  anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l’aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese.
La delega impegna il Governo anche a favorire l’introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto « in ovo sexing ») in grado
di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica  dell’abbattimento dei pulcini.
Le autorità sanitarie territorialmente competenti svolgeranno le ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle nuove disposizioni.

Mangimi medicati  - Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge dei delegazione europea il Governo dovrà emanare i decreti di adeguamento per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4. Il Ministero della salute e le Regioni saranno le autorità competenti a svolgere, secondo le rispettive competenze, i compiti previsti dal regolamento europeo.
I decreti nazionali dovranno adeguare e semplificare le norme vigenti "al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti" e ridefinire il sistema sanzionatorio.

Il regolamento 2019/4 è già applicabile in parte agli Stati Membri dal 28 gennaio 2022, pertanto il Ministero della Salute (Dgsaf) ha emanato delle direttive transitorie in attesa della nuova legislazione nazionale.

Medicinali veterinari - - La Legge di Delegazione Europea 2021 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 sulla base dei seguenti criteri:
a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti
b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all’ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a
comunicare alle autorità competenti
c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti,  purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
e) prevedere l’adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali con  quelli europei gestiti dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema)
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
g) prevedere che il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, possa consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali ve-
terinari della propria scorta da lui utilizzate nell’ambito dell’attività zooiatrica, o cedute.

Il regolamento 2019/6 è già applicabile in parte agli Stati Membri dal 28 gennaio 2022, pertanto il Ministero della Salute (Dgsaf) ha emanato delle direttive transitorie in attesa della nuova legislazione nazionale.

Legge di delegazione europea 2021

(testo approvato dal Senato)