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DECRETO IN GAZZETTA

Green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro

Green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro
Dal 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro, datori e lavoratori, dovranno attenersi al decreto green pass. Esentati solo i lavoratori che non possono ricevere il vaccino anti Covid-19. Il decreto si applica anche alle attività professionali, ma solo a lavoratori e datori di lavoro. La clientela è fuori dal campo di applicazione. Confprofessioni: "Necessario fare chiarezza".


Tutti i lavoratori dal 15 ottobre prossimo sono tenuti a "possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19" per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. Lo prevede il decreto green pass 127/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il duplice scopo di:
-garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2
-di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
L'attuale contesto di rischio- si legge nelle premesse-  impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente.

Luoghi di lavoro privati- "Chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato" è obbligato alla certificazione verde COVID-19. Il concetto di lavoratore, si deve intendere in senso estensivo, riguardando "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni".
Gli studi e le attività professionali rientrano fra i luoghi di lavoro soggetti al decreto 127/2021.

Lavoratori Medici Veterinari- Anche il lavoratore Medico Veterinario è tenuto ad esibire il green pass su richiesta del datore di lavoro. Il decreto 127/2021 lascia impregiudicato l'obbligo vaccinale imposto ai Medici Veterinari - in quanto esercenti una professione sanitaria - dal decreto legge 44/2021 vigente dal 1 aprile scorso. Ai Medici Veterinari che non abbiano assolto l'obbligo vaccinale si applicano le disposizioni disciplinari introdotte dal decreto legge 44/2021 che affida alla ASL il compito di intervenire con la sospensione ope legis.

Esenzioni
- Sono esentati dal decreto 127/2021soltanto coloro che - per disposizione medica attestata da idonea certificazione- non sono vaccinati in quanto non possono ricevere la vaccinazione anti- SARS CoV-2. Per essere valido il certificato medico dovrà essere rilasciato nel rispetto dei criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Datori di lavoro- Alla data del 15 ottobre i datori di lavoro dovranno avere stabilito le modalità organizzative per il controllo del green pass. Il decreto 127/2021 offre già alcune indicazioni: le verifiche possono esser fatte "anche a campione", prevedendo "prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro".
I datori di lavoro "individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi" (obblighi di possesso e di presentazione su richiesta del green pass). Saranno tali soggetti incaricati ad informare il Prefetto di eventuali violazioni da parte del datore di lavoro dei propri obblighi.

Autenticità del green pass- La verifica dell'autenticità del green pass segue le modalità in vigore dal 21 giugno scorso. La App ufficiale del Governo per la lettura del codice a barre è "Verifica C19".

Assente ingiustificato- Il  lavoratore sprovvisto di green pass è considerato "assente ingiustificato"  fino alla presentazione della certificazione. Non sono applicabili conseguenze disciplinari e si mantiene il
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuto lo stipendio/compenso. Solo nei luoghi di lavoro con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata  il datore di lavoro può continuare ad avvalersi di personale contrattualizzato in sostituzione dell'assente ingiustificato per un massimo di 20 giorni.

Sanzioni per il datore di lavoro- Le sanzioni per il datore di lavoro, nel pubblico e nel  privato, sono irrogate dal Prefetto. Sono i soggetti verificatori individuati dal datore di lavoro a comunicare al Prefetto eventuali violazioni o contestazioni. Le sanzioni a carico del datore di lavoro riguardano le seguenti violazioni:
- mancata adozione delle misure organizzative di controllo del green pass entro la data del 15 ottobre (sanzioni ex art 4 decreto 19/2020 commi 3,5 e 9)
- mancata verifica del green pass sui lavoratori(sanzioni ex art 4 decreto 19/2020 commi 3,5 e 9)
- accesso del lavoratore al luogo di lavoro senza green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro)

La clientela- Il decreto "tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro" e trova applicazione sui lavoratori e i datori di lavoro. Nulla è previsto sull'accesso della clientela agli ambienti di lavoro. Per la clientela delle attività professionali Confprofessioni ha sollecitato chiarimenti.

Fino a quando-
Le misure introdotte dal decreto 127/2021 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato di emergenza da pandemia.


DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.