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SOSTEGNO AL REDDITO

Decreto Rilancio, in Gazzetta Ufficiale i prossimi bonus

Decreto Rilancio, in Gazzetta Ufficiale i prossimi bonus
E' in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che aumenta il Fondo per il reddito di ultima istanza permettendo alle casse di previdenza di rinnovare il bonus ai liberi professionisti. Nel testo ufficiale l'articolo di riferimento è l'articolo 78 che, a differenza delle bozze, non quantifica più l'ammontare mensile del bonus. Decreto del Ministero del Lavoro entro sessanta giorni.


L'indennità per i professionisti delle casse private -già riconosciuta per il mese di marzo - sarà ripetuta per sostenere il reddito dei mesi di aprile e di maggio. La conferma è nel Decreto Rilancio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. L'articolo di riferimento per i liberi professionisti delle Casse, Medici Veterinari ENPAV compresi, è cambiato, non solo nella numerazione (ora è l'articolo 78), ma anche in parte della sua formulazione. In particolare:
- non viene più precisato l'importo del bonus di aprile e maggio (esplicitato in 600 euro nel testo in bozza, pari a quanto già riconosciuto in marzo)
- viene invece quantificato l'onere a carico della spesa pubblica per finanziare il bonus: "650 milioni di euro per l'anno 2020"

Il Governo si appresta quindi a garantire altre 2 mensilità, a titolo di indennizzo per il calo del reddito dovuto all'emergenza da COVID-19. Il bonus sarà anticipato per conto dello Stato dalle singole Casse ai propri iscritti aventi diritto. Spetta all'Adepp il riparto fra le Casse. Sarà invece il Ministero del Lavoro a definire i dettagli per l'erogazione dei prossimi bonus, entro 60 giorni.

Per versare l'indennità di marzo si era resa necessaria una integrazione di 80 milioni della dotazione iniziale di soli 200 milioni euro. Per versare un bonus di pari importo, cioè di 600 euro, per altre due mensilità, le casse dovranno contare su risors non inferiori a 560 milioni di euro. Il  Ministero delle finanze, al quale compete il monitoraggio delle risorse destinate a sostenere il reddito dei professionisti, è autorizzato ad apportarvi rimodulazioni purchè ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal Premier Giuseppe Conte, non sarà più necessario presentare una nuova domanda per i mesi di aprile e di maggio, una semplificazione auspicata dalle stesse casse di previdenza.

Il Decreto Rilancio dovrà essere convertito in legge dal Parlamento nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione odierna in Gazzetta Ufficiale.

Art.78 - Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.


Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio)
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
pdfDL_RILANCIO_TESTO_PUBBLICATO_IN_GAZZETTA_UFFICIALE.pdf1.73 MB