• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30855
LEGGE DI DELGAZIONE EUROPEA

Controlli ufficiali: un anno di tempo per i decreti nazionali

Controlli ufficiali: un anno di tempo per i decreti nazionali
E' in vigore dal 2 novembre la Legge di delegazione europea. Da questa data, il Governo ha dodici mesi di tempo per adeguarsi al Regolamento 2017/625 sui controlli ufficiali veterinari. Principi e criteri specifici a cui i Ministeri della Salute e degli Affari Europei dovranno attenersi nell'emanare uno o più decreti di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

La Legge di delegazione Europea è approdata alla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 2 novembre. Scatta da questa data il termine di dodici mesi entro il quale il Governo (Ministero della Salute dovrà adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. All’articolo 12 della Legge vengono dettagliati i criteri a cui attenersi.

La delega- Il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare, entro dodici mesi dal 2 novembre 2019 e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625. Sui decreti legislativi dovranno pronunciarsi anche le Camere. A scriverli saranno il Ministro per gli affari europei e il Ministro della salute. Di concerto, saranno coinvolti anche i Ministeri delle Politiche Agricole, della Giustizia, degli Esteri, dell’Economia e dello Sviluppo Economico.

Principi e criteri di adeguamento- Nell'esercizio della delega, il Governo e' tenuto a seguire i principi e i criteri direttivi specifici individuati dalla Legge di delegazione europea, all'articolo 12. In particolare, dovrà:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti al regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili e  coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute e' designato quale autorita' unica di coordinamento e di contatto nazionale, il Governo dovrà individuare il Ministero stesso, le Regioni e Province autonome e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorita' competenti, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali -anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati- garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle autorita' competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento e organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorita' unica di coordinamento, il Ministero delle politiche agricole dovrà essere indicato quale autorita' competente deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali -per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, nonche' per gli aspetti relativi ai controlli effettuati sulle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, nei settori individuati alla lettera d)

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute nel medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali), in coerenza con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali previste all'articolo 7 (Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe) e in conformita' alle norme contenute nel regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.


LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.