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PALAZZO CHIGI

Soppressione di animali catturati: ricorso costituzionale

Soppressione di animali catturati: ricorso costituzionale
Il legislatore statale ha stabilito una serie di garanzie per la tutela e la salvaguardia dei cani e degli altri animali di affezione alle quali le Regioni devono attenersi. Le leggi regionali non possono abbassare la soglia di protezione stabilita dalla Legge quadro 281. Lo sostiene l'Avvocatura di Stato che ha portato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Basilicata sul randagismo.

L'Avvocatura di Stato ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la legge regionale della Basilicata n. 46/2018 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione). Numerosi gli articoli contestati dal Consiglio dei Ministri, in un ricorso che investe sostanzialmente l'intero impianto del provvedimento: "contrasta con svariati precetti costituzionali".

Contestata, in primo luogo, la previsione regionale che consente alle aziende sanitarie locali, la soppressione, con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, "in carenza di denuncia di smarrimento o sottrazione di animali da eseguirsi, da parte del responsabile, entro cinque giorni dallo smarrimento o sottrazione". La legge lucana ha stabilito che il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione e' tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale o alle Forze dell'Ordine".

Criterio di soppressione che abbassa soglie di protezione animale- Per l'Avvocatura di Stato, queste norme contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute dettati dallo Stato con la Legge quadro 281/1991. "Il legislatore statale - nell'ambito delle sue prerogative - ha stabilito una serie di garanzie per la tutela e la salvaguardia dei cani e degli altri animali di affezione", stabilendo la norma di principio che i cani vaganti ritrovati, catturati non possono essere soppressi. I cani ricoverati nelle strutture- in base alla Legge 281 possono essere «soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
Al contrario, la legge regionale della Basilicata- " in quanto prevede la potesta' delle ASL di sopprimere animali di affezione ai di fuori delle condizioni e dei limiti previsti dal legislatore statale, determina un evidente abbassamento delle soglie di protezione poste dalla legislazione statale in materia di tutela della salute".

Cessione a privati di cani non reclamati- Il Consiglio dei Ministri solleva una questione di legittimità costituzionale anche sulla norma in base alla quale i cani vaganti, non reclamati entro trenta giorni dalla cattura, possano essere ceduti gratuitamente a privati o enti. La norma regionale introduce un termine decorso il quale, se non reclamati, i cani smarriti possono essere ceduti gratuitamente ( "se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura")
Al contrario, la legge statale garantisce maggiormente l'animale, prevedendo un termine piu' ampio e una diversa procedura, ossia la seguente: "se non reclamati entro il termine di sessanta giorni i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili".

Non solo le "organizzazioni di volontariato"-  La legge regionale impugnata, poi, viola la Costituzione consentendo alle sole organizzazioni di volontariato le attivita' previste per le associazioni animaliste zoofile e di protezione animale di cui alla legge n. 281/1991.
L'Avvocatura ricorda nel testo del ricorso che - per recente disposizione statale- la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo rientrano tra le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del «Codice del terzo settore» (decreto legislativo n. 117/2017), che possono essere svolte senza fini di lucro dagli enti del terzo settore, senza distinzioni tra associazioni di volontariato, di promozione sociale nonche' (una volta operativo il registro unico) altre tipologie di enti del terzo settore, anche non costituiti in forma associativa. La legge n. 281/1991 - a sua volta - non pone alcuna limitazione di tipo soggettivo, in quanto fa riferimento ad associazioni «protezioniste», «animaliste» e «zoofile». La limitazione alle sole organizzazioni di volontariato contenuta in numerosi articoli della legge regionale impugnata "realizza, dunque, una discriminazione ingiustificata".

Ricorso per legittimità costituzionale
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2019)