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MASSIMARIO CCEPS

Conchectomie e consenso informato: deontologia violata

Conchectomie e consenso informato: deontologia violata
Inammissibile scaricare sul proprietario dell'animale i rischi della sedazione. In fatto di consenso informato, la CCEPS conferma il proprio orientamento e legittima la sanzione disciplinare a carico del Medico Veterinario che utilizza una formulazione "equivoca". Negligenza e imperizia per chirurgia con esito letale. Le amputazioni terapeutiche devono essere necessarie e adeguatamente certificate.

Nell'ultimo Massimario annuale della Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS), pubblicato dal Ministero della Salute, sono riportate numerose decisioni di legittimità per sanzioni disciplinari applicate all'esercizio professionale veterinario. In particolare, le Massime riguardano violazioni della deontologia in fatto di  negligenza e imperizia in chirurgia con esito letale, consenso informato e conchectomie 'radicali' praticate senza necessità e non adeguatamente certificate.


Consenso informato (articolo 32 del Codice Deontologico Veterinario) - E' legittimo il provvedimento disciplinare dell'Ordine se il modulo di consenso informato
sottoposto dal medico veterinario al proprietari dell’animale "non risulta del tutto idoneo a fornire una corretta informazione sulle terapie adottate e sia formulato in senso equivoco".  La Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ribadisce che è "indispensabile porre il cliente-proprietario dell’animale in condizioni di piena conoscibilità dell’intervento apprestato, predisponendo e facendo uso di moduli di consenso informato chiari e intelligibili da chiunque si avvalga dell’attività del professionista, seppure non competente in ambito sanitario".

Per la Commissione, dunque, "sussiste violazione dell’art. 32 del Codice deontologico". Richiamandosi ad analoghe decisioni assunte in precedenza, la CCEPS ribadisce che "non è ammesso delegare al proprietario dell’animale scelte di carattere sanitario e tecnico-professionale di stretta competenza del medico veterinario, né attribuire la responsabilità sui rischi della sedazione". Tanto più che, nel caso in questione, il trattamento chirurgico ha avuto esito letale.

Condizioni di legittimità della sanzione- Legittimo dunque l'intervento disciplinare dell'Ordine, purchè- precisa la Massima - "siano adeguatamente esposte le argomentazioni tecniche in base alle quali emerga chiaramente la fondatezza degli addebiti, nonché le considerazioni di carattere medico-legale dalle quali risulti che il comportamento del sanitario è caratterizzato da negligenza e imperizia anche nelle scelte dei farmaci da utilizzare, con conseguente piena legittimità della sanzione applicata per la riscontrata violazione del Codice deontologico".

Conchectomia 'radicale' e certificazione veterinaria-  La Commissione conferma che "sussiste la responsabilità disciplinare del veterinario che pratica uno o più interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari, assecondando la volontà dei proprietari e nella consapevolezza di poter approntare, per risolvere le patologie dichiarate, cure meno invasive, senza dare prova di aver effettuato un tentativo terapeutico volto a scongiurare l’intervento definitivo e radicale".

Per la CCEPS è "indispensabile che l’attestazione prodotta in questi casi sia accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile".  Il certificato medico veterinario "è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell’articolo 481 c.p. È, a maggior ragione, indispensabile che l’attestazione prodotta in questi casi sia accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile".

La Commissione spiega che "il divieto di effettuare interventi chirurgici su animali a meri fini estetici, coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente, a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato e della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato".

CCEPS 2016-2020- La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini.
Per l’esame degli affari concernenti la professione di Medico Veterinario, la Commissione si avvale dei seguenti componenti designati dalla Fnovi: Alberto Aloisi, Elio Bossi, Thomas Bottello,  Paolo Della Sala, Giovanni Tel (membri effettivi),  Daniela Boltrini, Mario Campofreda, Claudio D’Amore, Roberto Giomini, Daniela Mulas (membri supplenti).