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PRIMO SEMESTRE 2019

Fattura elettronica: ufficiale la sospensione delle sanzioni

Fattura elettronica: ufficiale la sospensione delle sanzioni
Entra in vigore oggi il decreto fiscale che contiene disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica e che sospende -nei primi sei mesi del 2019- le sanzioni per violazioni dell'obbligo di emissione telematica. Le condizioni per la sospensione totale delle sanzioni e per decurtazioni fino all'80%.


Tre articoli (artt. 10,11 e 12) del decreto fiscale- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi- alleviano la stretta su milioni di Partite IVA che dal 1 gennaio 2019 dovranno emettere la fattura in modalità elettronica ai privati ai quali hanno ceduto beni o prestazioni di servizio, con relativa trasmissione telematica obbligatoria  all'Agenzia delle entrate.

Il decreto fiscale, infatti, conferma l'attenuazione delle sanzioni per tutto il primo semestre del 2019, prevedendone la non applicabilità totale o  quasi totale.
In particolare, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni:
- non si applicano se la fattura e' emessa in modalità elettronica "entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)"
- si applicano con una riduzione dell'80% "a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo".
Si tratta delle sanzioni (da 258 a 2.065 euro) previste in caso di "omissione" della trasmissione elettronica della fattura oppure della trasmissione "di dati incompleti o inesatti".

Modifiche dal 1 luglio 2019-  Il decreto fiscale semplifica anche l'emissione delle fatture facendo coincidere la data di effettuazione della prestazione (o cessione di bene) con quella in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo "sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura".Vengono così distinti i due momenti: la data di "emissione" della fattura (la fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione allo Sdi) e la data di "effettuazione" del servizio: qualora le due date coincidessero la data di effettuazione del servizio può essere omessa.
Inoltre si consente l'emissione della fattura entro 10 giorni dall'effettuazione della prestazione di servizio (o cessione di bene) e non più nel giorno stesso.

Annotazione delle fatture-  Si consente infine che l'annotazione sul registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, venga assolta "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Obbligo ed esoneri- Il decreto legge 119/2018 viene emanato con l'intento di agevolare i contribuenti senza rinviare l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal 1 gennaio 2019. Invariate anche le condizioni di esonero: restano esclusi dall'obbligo di e-fattura solo i contribuenti che aderiscono al regime forfettario e al regime agevolato (cd "minimi").

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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.