• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30945
PLENARIA A STRASBURGO

Direttiva IVA, in revisione le regole delle aliquote ridotte

Direttiva IVA, in revisione le regole delle aliquote ridotte
La riforma delle aliquote IVA abrogherà l'Allegato III: le aliquote ridotte non saranno più individuate in un elenco "positivo", ma "negativo". Riduzioni solo a vantaggio del consumatore e solo per quei beni e servizi che hanno un impatto positivo in termini di interesse generale. Fuori "i prodotti nocivi o di lusso".

Norme vecchie di oltre due decenni e applicate con difformità nazionali tali da ostacolare, "enormemente", il buon funzionamento del mercato europeo: con queste premesse, le istituzioni europee si apprestano a riformare la Direttiva IVA. La riforma è all'esame, questa settimana, del Parlamento Europeo, dove il relatore Tibor Szanyi (Ungheria) ha presentato degli emendamenti e un progetto di risoluzione con forza legislativa.

In revisione sono soprattutto le aliquote ridotte (in Italia il 10%, il 5% e il 4%), che pur restando "una eccezione rispetto a quella normale" (in Italia il 22%), sono quelle in assoluto più difformi  (oggi nell'Unione si contano circa 250 aliquote ridotte).

L'attuale Direttiva IVA (art. 98) prevede:
- un'aliquota IVA normale identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
- una o due aliquote ridotte, applicabili solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencati nell'Allegato III della Direttiva vigente (i farmaci veterinari, i prodotti alimentari destinati al consumo animale e gli animali vivi).

Oggi, gli Stati membri individuano le categorie a cui si applicano le aliquote ridotte facendo ricorso alla cosiddetta nomenclatura combinata.
L'Agenzia delle Entrate vi ha fatto ricorso recentemente, per rispondere a un quesito sull'applicabiltà dell'IVA ridotta agli integratori alimentari per cani e gatti.

La proposta di modifica- In base alla riforma delle aliquote, gli Stati membri potranno applicare al massimo due aliquote ridotte, senza andare sotto il limite del 5%. Non vengono escluse, ma dovranno essere eccezioni alla regola, sia la possibilità di una terza aliquota ridotta, inferiore al 5%, sia l'esenzione con diritto a detrazione dell’Imposta.

Priorità ai beni o servizi con effetti sociali e ambientali positivi- Le aliquote IVA ridotte e l'esenzione possono essere accordate solo quando vanno a vantaggio del consumatore e solo per quei beni e servizi che hanno un impatto positivo in termini di interesse generale. Il relatore Szanyi ha presentato un emendamento per includere nell'interesse generale "benefici culturali, sociali o ambientali" e per escludere dalla riduzione di aliquota  "i prodotti nocivi o di lusso".

Come verrebbero individuate le categorie ad aliquota ridotta? " Invece di ampliare il già lungo elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte, l’Allegato III sarebbe sostituito da un elenco negativo cui le aliquote ridotte non possono essere applicate"- spiega il relatore.

Aliquota ordinaria non oltre il 25%- Nella riforma delle aliquote IVA, quella normale (o ordinaria) non potrà essere inferiore al 15 %, ma il Parlamento propone di introdurre anche una soglia massima del 25 %. Per due ragioni, spiega il relatore, la prima per evitare casi come quello dell'Ungheria che applica l'aliquota più elevata d'Europa (27%) e la seconda perchè l'IVA "esercita un impatto maggiore sui cittadini a basso reddito".
Considerando tutte le aliquote, normale e ridotte, la media ponderata non dovrà mai essere inferiore al 12%.


PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto