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LA SENTENZA

Tar Lazio: linee guida Anac non vincolanti per gli Ordini

Tar Lazio: linee guida Anac non vincolanti per gli Ordini
Le Linee guida dell'Autorità Anticorruzione hanno una "finalità istruttiva e "non sono vincolanti per gli Ordini professionali, nazionali e territoriali". E' evitabile la pubblicazione di compensi e spese di viaggio. Ma il TAR Lazio avverte: l'Amministrazione può ben decidere di applicare le sanzioni o i provvedimenti che oggi non sono previste.

Segnando un nuovo orientamento nella giurisprudenza il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio Nazionale Forense (Cnf) che chiedeva l'annullamento delle Linee guida adottate dall'Anac con la delibera 8 marzo 2017 nella parte in cui è previsto "l'obbligo" di pubblicare i compensi e i rimborsi relativi agli incarichi di amministrazione, direzione o governo degli Ordini. Un obbligo pensato per le cariche politiche, la cui estensione agli Ordini ("enti pubblici non economici") aveva suscitato più di una contestazione.

Ma poichè l'Anac scrive si tratta di "linee di indirizzo", per quanto rivolte "anche per gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali", il Consiglio Nazionale Forense- a detta del TAR Lazio non ha interpretato correttamente la delibera dell'8 marzo 2017. Il provvedimento "non è vincolante" e quindi nemmeno "lesivo" -come sostenuto e ampiamente argomentato dal Cnf. Per questo il Tribunale ha respinto il ricorso: manca il presupposto lesivo per l'impugnativa.

Finalità "istruttiva" delle Linee guida- Quelle dell'Anac rientrano negli "atti non regolamentari" e quindi  "non vincolanti" con i quali l'Amministrazione "fornisce ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa". Come accade per le circolari. Ma richiamando il parere del Consiglio di Stato, il TAR avverte che sull'adempimento di questi atti, l'Amministrazione ha "poteri di vigilanza" e di "adozione di provvedimenti conseguenti". 
Quindi se oggi i destinari delle linee guida dell'Anac "possono discostarsene", lo facciano "mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione". Quelle impugnate dal Cnf hanno infatti una "finalità istruttiva" su come attenersi alle norme sulla trasparenza e richiedono una "scelta interpretativa" sulle soluzioni adottate".


La questione è solo rimandata-  E' pur vero che l'Anac ha ritenuto di sospendere  l'applicazione del provvedimento agli Ordini (e  in generale a tutti i dirigenti di enti pubblici non economici), ma l'ha fatto "in autotutela" sentenzia il TAR. Insomma un atto discrezionale e unilaterale fatto dall'Autorità "per opportunità". E' infatti aperto un altro fronte giuridico: sullo stesso provvedimento pende una valutazione di costituzionalità e di compatibilità con l'ordinamento europeo.


La massima-
Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza che prevedono l’obbligo di pubblicazione di dati personali sui titolari di incarichi politici, di amministrazione, di governo o dirigenziali non sono vincolanti per gli Ordini professionali, nazionali e territoriali: ne consegue che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse laddove le posizioni soggettive del ricorrente potranno essere incise solo nel momento di applicazione “in concreto” delle linee guida, attraverso l’adozione di sanzioni e di altri provvedimenti idonei. (TAR LAZIO - Sentenza 1735, del 14 febbraio 2018)