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APPROVAZIONE IN SENATO

Il Ddl concorrenza è legge: le novità per i professionisti

Il Ddl concorrenza è legge: le novità per i professionisti
Con la fiducia e senza ulteriori emendamenti il Senato ha votato la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza. Obblighi per i professionisti iscritti agli Ordini. Cosa cambia per i Medici Veterinari liberi professionisti nel rapporto con la clientela.

Attesa da due anni e con quattro letture in Parlamento,  l'odierna approvazione della prima legge annuale sulla concorerenza "è un segnale di serietà per il Paese". E' il commento del  Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, a pochi minuti dal via libera definitivo da parte di Palazzo Madama. Questa legge- ha aggiunto-  "introduce significative novità in tema di assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti, turismo, poste, banche e farmacie con l'obiettivo di stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo".

Cosa cambia per i liberi professionisti- Il testo licenziato oggi dal Senato, con la fiducia,  non è stato modificato nelle parti che introducono nuove misure di trasparenza in favore dei clienti delle prestazioni professionali. Le novità riguardano tutti gli iscritti agli Ordini professionali, Medici Veterinari liberi professionisti compresi.

Compenso e preventivo per le prestazioni professionali- Il DDL Concorrenza (comma 151**)  impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). Stessa forma, cioè scritta, anche per il  preventivo di massima del compenso della prestazione professionale. La novità viene introdotta modificando l'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del decreto-legge n. 1 del 2012 .

Titoli posseduti e specializzazioni- Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. (comma 153).

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale- Per tutte le professioni vale la disposizione in base alla quale- nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale - sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura (comma 26*)
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DDL 2085-B
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)

* 26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

**151. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,»