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FARMACI VETERINARI

Tracciabilità e ricetta elettronica, la Camera approva

Tracciabilità e ricetta elettronica, la Camera approva
La Camera ha approvato la Legge europea 2017 che contiene norme per la tracciabilità dei medicinali veterinari e l'obbligo di prescrizione veterinaria per i farmaci e i mangimi medicati. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il testo.
Il testo approvato ieri dalla Camera dei Deputati introduce nuove disposizioni sulla tracciabilità dei medicinali veterinari all'articolo 89 (Codice a barre) del Decreto Legislativo 193/2006 e nuove disposizioni per la prescrizione veterinaria elettronica all'articolo 118 (Modello di ricetta medico veterinaria) del medesimo decreto. La prescrizione elettronica viene estesa anche ai mangimi medicati, modificando il decreto legislativo 90/1993.

Le novità sono state inserite nella Legge Europea 2017, in quanto agiscono su recepimenti nazionali di direttive comunitarie e concorrono al conseguimento di obiettivi europei, indicati dalla direttiva 2001/82/CE.

Con le modifiche approvate dalla Camera, tutti i soggetti della filiera, parafarmacie comprese, dovranno inserire nella banca dati del Ministero della Salute le informazioni utili a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo. Gli stessi medici veterinari contribuiranno all'inserimento delle informazioni attraverso il modello di ricetta elettronica che sarà disponibile nella suddetta banca dati.
Dal 1 gennaio 2008, la prescrizione veterinaria prevista dal modello di ricetta veterinaria contenuto nell'allegato III del decreto 193/2006 sarà esclusivamente elettronica. La modalità elettronica si applicherà, dalla stessa data,  anche alla prescrizione di mangimi medicati, in alternativa al modello A previsto dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita')

Di seguito le disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari nel testo  approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 luglio
(
in grassetto le modifiche apportate dagli emendamenti):

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute: a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1 gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».


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Legge europea 2017
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea